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Il ruolo dei servizi sociali nel percorso adottivo

Il comma 4 dell’articolo 29 bis del capo I del titolo III della legge 184/1983, così come modificato dalla legge 476/1998, recita:
i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all’articolo 39 ter (ossia gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali);
b)preparazione degli aspiranti all’adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c)acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all’adozione.
Il comma 5 prevede poi, che i servizi trasmettano al tribunale per i minorenni, in esito all’attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Ancora, il comma 2 dell’articolo 34 della legge in questione dispone che, dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistano gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Questi sono i compiti che la legge 476/1998 attribuisce ai servizi socio-assistenziali. La stessa legge ha rafforzato ed esteso i compiti dei servizi rispetto alle disposizioni precedenti ed ha previsto anche la collaborazione tra i servizi socio-assistenziali dell’Ente locale con quelli sanitari, in un’ottica di intervento integrato, affinché la preparazione e la valutazione della coppia siano il più possibile complete e corrette. A tal proposito, risulta molto importante anche la cooperazione tra questi servizi e gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, che non dovrebbero rimanere scollegati tra loro. La normativa prevede, infatti, che spetti alle Regioni svolgere una funzione di rete tra servizi socio-sanitari, Enti autorizzati e Tribunale per i Minorenni, promuovendo la definizione di protocolli operativi o convenzioni tra servizi ed Enti autorizzati. Anche le Regioni, dunque, hanno dei compiti precisi in materia di adozione internazionale: ad esse spettano funzioni organizzative, formative ed informative, tra le quali rientrano interventi di formazione per gli operatori e la possibilità di costituire un proprio ente pubblico per le adozioni internazionali, servizio, questo, realizzato finora solamente dalla Regione Piemonte e denominato “Agenzia Regionale per le adozioni internazionali”.

Ritornando ai servizi socio-assistenziali, il loro compito è quindi sostanzialmente quello di osservare la coppia e, allo stesso tempo, di fornirle l’aiuto necessario lungo il percorso adottivo. Essi devono inviare al Tribunale per i Minorenni una relazione approfondita sul lavoro con la coppia, in particolare sotto il profilo psicologico e, in base alla loro valutazione, il Tribunale potrà pronunciare o meno la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. È perciò importante che i servizi, oltre ad acquisire una buona conoscenza della coppia, dei suoi vissuti, del suo stile di vita e del contesto che la circonda, le forniscano tutte le informazioni necessarie sull’adozione, senza tralasciare i rischi e le problematiche a cui potrebbe andare incontro, e la aiutino a scoprire le proprie risorse ed i propri limiti, le motivazioni consce ed inconsce della scelta adottiva e la reale disponibilità ad affrontare i compiti che intende assumere.

I servizi devono dunque cercare di verificare al meglio la capacità della coppia di prendersi cura di un bambino proveniente da una realtà diversa da quella italiana e con esperienze abbandoniche alle spalle. Per fare questo, assistenti sociali e psicologi dovranno condurre, sia presso la sede del servizio che presso l’abitazione della coppia, una serie di colloqui personali e di coppia con gli aspiranti genitori adottivi, per permettere loro di effettuare una serena ma critica autovalutazione riguardo alle proprie caratteristiche.

Il contenuto dei colloqui, e dunque anche il contenuto della relazione da trasmettere al Tribunale per i Minorenni, deve comprendere i seguenti aspetti:
la storia individuale di ciascuno dei coniugi, in particolare le informazioni sulla famiglia d’origine, la carriera scolastica, il contesto lavorativo, gli eventi critici della propria vita;
la storia di coppia: il momento in cui i coniugi si sono conosciuti, il matrimonio, la vita insieme, le relazioni con le famiglie estese, i rispettivi ruoli all’interno della coppia, gli interessi culturali e sociali, le caratteristiche del rapporto con gli eventuali figli, gli eventi critici, l’eventuale sterilità;
l’organizzazione attuale della vita familiare;
gli atteggiamenti della coppia nei confronti dell’adozione: chi ha avuto l’idea per la prima volta, quali informazioni hanno ricevuto e da chi, la conoscenza di altre famiglie adottive, le motivazioni della scelta adottiva, le aspettative e le preferenze, le eventuali divergenze d’opinione, le risorse che ritengono di possedere;
gli atteggiamenti dei familiari, conviventi e non conviventi, nei confronti dell’adozione;
le previsioni dell’adattamento della coppia all’evento, ossia come i coniugi pensano di affrontare i cambiamenti nell’organizzazione familiare, la rivelazione al bambino della condizione di figlio adottivo, le differenze biologiche ed etniche, le reazioni della famiglia estesa e della comunità di appartenenza, etc.
Lo psicologo deve poi approfondire le motivazioni dei coniugi all’adozione, valutandone la consapevolezza anche rispetto ai loro bisogni ed alla loro situazione emozionale e relazionale, ed accertare la loro idoneità affettiva, le capacità empatiche, educative e di gestione delle difficoltà, nonché le conoscenze relative agli stadi evolutivi di un bambino. Importante è poi soffermarsi sulle fantasie della coppia nei confronti del bambino (il cosiddetto “bambino immaginato”), rapportarle alla realtà e lavorare anche su eventuali pregiudizi e stereotipi razziali e culturali. Lo psicologo deve inoltre valutare gli aspetti intrapsichici e le dinamiche interpersonali dei coniugi, esaminando in particolare la personalità, l’immagine del Sé, il tipo di relazione instauratasi tra di loro, con gli eventuali figli e con gli altri familiari, ed i modelli genitoriali a cui fanno riferimento. Va poi approfondito in modo esauriente il vissuto individuale e di coppia di fronte all’eventuale impossibilità di procreare e come ciò influisce sulla scelta adottiva, nonché i vissuti relativi ad altri possibili lutti.

Anche dopo l’adozione i servizi mantengono una certa importanza; soprattutto nei primi tempi, essi possono offrire il loro aiuto ai genitori adottivi ed al bambino, per affrontare adeguatamente i vari problemi che possono presentarsi.
In caso di affidamento preadottivo, inoltre, è richiesto ai servizi di presentare al Tribunale per i Minorenni periodiche relazioni per valutare il livello di integrazione del minore nella nuova famiglia. Tali relazioni devono perciò contenere: il modo in cui si sono modificati l’organizzazione e l’ambiente di vita familiari, le modalità secondo le quali è avvenuto l’incontro con il bambino, la qualità del suo inserimento in famiglia, come procedono il suo sviluppo psicomotorio, la sua vita in casa e nelle relazioni extrafamiliari e come è stato informato riguardo al suo passato.

Nella Regione Friuli Venezia-Giulia, il mio territorio di riferimento, la valutazione socio-psicologica degli aspiranti genitori adottivi che la legge richiede agli Enti locali è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, attraverso le équipe dei Consultori Familiari, composte da assistenti sociali e psicologi.
Presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, opera un “gruppo adozioni”, costituito dal personale psico-sociale dei Consultori Familiari dei cinque Distretti sanitari, che svolge i compiti previsti dagli articoli della legge 476/1998 succitati.
Il “gruppo adozioni” organizza incontri informativi collettivi per le coppie interessate all’adozione, dividendole in due gruppi, quello delle coppie senza figli e quello delle coppie che hanno già avuto dei figli. Durante questi incontri gli operatori offrono informazioni generali sulle adozioni, proiettano dei video a tema e si soffermano sugli aspetti emotivi della scelta e del percorso adottivo. In occasione di queste riunioni, viene offerta agli aspiranti genitori adottivi la possibilità di ascoltarsi, confrontarsi, esprimere dubbi, opinioni e vissuti personali. Molte coppie scelgono poi di continuare a frequentarsi anche al di fuori del contesto dei servizi, costituendo importanti reti informali.
Una volta ricevuto il mandato del Tribunale per i Minorenni ad effettuare lo “studio di coppia”, l’équipe del Consultorio Familiare di Udine invita i coniugi ad una serie di colloqui di valutazione; generalmente il primo colloquio è tenuto dall’assistente sociale che accoglie gli aspiranti genitori adottivi, raccoglie le loro impressioni sugli incontri informativi a cui hanno in precedenza partecipato e illustra loro il percorso che dovranno seguire presso il servizio. Segue poi un colloquio individuale per entrambi i coniugi nel corso del quale lo psicologo ascolta la loro storia personale di vita fino a circa i vent’anni di età. Successivamente, sono previsti tre colloqui di coppia, condotti congiuntamente dall’assistente sociale e dallo psicologo, durante i quali vengono trattate la storia di coppia e la scelta adottiva. È inoltre prevista la somministrazione di un questionario scritto in cui sono richiesti dati, motivazioni e preferenze. Gli operatori effettuano anche una visita domiciliare presso l’abitazione degli aspiranti genitori adottivi per vedere il luogo in cui alloggerà il futuro bambino adottato e per conoscere gli eventuali figli della coppia.
In seguito a questi incontri, assistente sociale e psicologo, se non reputano necessari altri colloqui, procedono alla stesura della relazione per il Tribunale per i Minorenni.

(Estratto dalla tesi “L’adozione internazionale. L’inserimento del bambino in famiglia: aspettative, cambiamenti, problematiche e ruolo dei servizi sociali”, Università degli studi di Trieste, a. a.2003-2004)

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3 Comments Leave a comment »

  1. vorrei poter avere il questionario che sottoponete alle famiglie . grazie

    Commento by teresa — 25 Settembre 2010 [Permalink]

  2. Il questionario ce l’hanno gli enti che si occupano di adozione.

    Commento by Marianna Lenarduzzi — 25 Settembre 2010 [Permalink]

  3. Nella prima fase dell’iter pre adottivo controllare ed informare le coppie di dover essere super agiate, ma soprattutto informarle che ad adozione avvenuta i Servizi Sociali specie quelli del territorio del F.V.G. non sono in grado di aiutare la coppia ne tanto meno la famiglia; possono solo essere seguiti da professionisti esterni, in quanto le strutture pubbliche non sono attrezzate per farlo e questo detto da un’assistente sociale locale di fronte a 4 testimoni

    Commento by Francesco — 15 Giugno 2011 [Permalink]

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