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Stalking: un reato di cui in Italia è vittima, oggi, una donna su tre

A partire dagli anni 60 nella maggior parte dei paesi industrializzati si sono verificati degli importanti cambiamenti riguardanti la situazione delle donne e i loro diritti. Sono state infatti abrogate quelle leggi che legittimavano l’esistenza della violenza maschile all’interno della coppia e la dominazione delle donne e sono state introdotte leggi per contrastare un nuovo reato, quello dello STALKING.
Con questo termine si indicano le condotte persecutorie reiterate tenute da un soggetto ai danni di un altro che possono provocare a quest’ultimo stati d’ansia e paura per la propria incolumità al punto da compromettere lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Quando le molestie diventano più gravi le donne possono mettere in atto delle strategie di evitamento che consistono nella riduzione delle attività lavorative e sociali fino ad isolarsi completamente. Molto spesso lo stalker è un ex partner che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto e che arriva, come la cronaca ci ha tristemente insegnato, a compiere atti violenti (quali anche l’omicidio) quando si rende conto che la vittima non ha intenzione di assecondare il suo desiderio.
Secondo alcuni è possibile rintracciare l’origine dei comportamenti persecutori dello stalker in modelli di attaccamento patologici sviluppati nella prima infanzia nei confronti delle figure di attaccamento. Secondo questa teoria il modello di attaccamento responsabile delle condotte dello stalker sarebbe l’attaccamento ambivalente che è tipo dei bambini che sono incerti riguardo alla disponibilità della madre a proteggerli e fornirgli aiuto, perciò cercano di mantenere una vicinanza strettissima con lei. Questo rapporto così forte ma insicuro rende il bambino ipersensibile e rabbioso verso le separazioni.
Il comportamento dello stalker sembra infatti essere originato dalla frustrazione provocata dall’oggetto oggetto d’amore primario (la madre) che si rende assente contro la sua volontà. Questa situazione viene interiorizzata dal bambino al punto da estenderla a tutti i suoi futuri rapporti. Nel momento in cui quindi il bambino diventato adulto, sperimenta la volontà di un oggetto d’amore di rendersi assente, si scatenano in lui impulsi aggressivi ed egli nega l’autonomia dell’oggetto che vuole separarsi fino ad annullarne la vita.
Lo stalker può mettere in atto comportamenti persecutori anche nei confronti di persone che non hanno mai avuto con lui nessun tipo di rapporto, quindi oggetti d’amore assenti e destinati a rimanerlo. Il motivo di ciò sembra risiedere nel fatto che questa relazione inesistente fa si che l’oggetto d’amore si mantenga incontaminato. Lo stalker sembra non essere riuscito ad attraversare in modo costruttivo e positivo le varie fasi della maturazione affettiva che consentono di passare dall’innamoramento adolescenziale alla creazione di una relazione amorosa. Non ha appreso,vivendo questi passaggi, che bisogna rinunciare ad assoggettare un oggetto d’amore a se e che bisogna invece riconoscerne la libertà e indipendenza.
Se ci fermiamo a riflettere su chi sia l’autore di questo reato ci rendiamo conto che egli non è altro che l’espressione di quella che è stata la cultura dominante nel nostro paese, una cultura maschile che considera la donna come un oggetto da possedere. I mass media ci propongono l’immagine di una donna seduttiva e vuota: la velina. Secondo alcuni alla creazione di questa cultura avrebbe contributo anche la religione cattolica che avrebbe sempre visto la donna come peccatrice e tentatrice spingendola a non denunciare quanto subito.
La scarsità di denunce delle violenze messe in atto dal partner ai danni delle donne è sicuramente dovuta al fatto che queste ultime sono abituate a considerarle dei fatti privati, perché non riescono ad accettare il fallimento del loro progetto di vita o perché vogliono evitare conseguenze negative ai figli.
Le donne, grazie anche ai movimenti femministi, hanno trovato la forza di opporsi a questa situazione riuscendo ad ottenere il riconoscimento della propria libertà. A questo però non è seguito un ripensamento dell’identità maschile. L’uomo continua a comportarsi come quella figura autoritaria che, fino a tempi recenti, ha potuto liberamente esercitare lo JUS CORRIGENDI cioè il diritto di correggere, anche con la violenza, moglie e figli.
Questi uomini continuano a considerare le donne come esse vengono raffigurate sui manifesti delle campagne pubblicitarie che intendono sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne e cioè: IMPAURITE E MESSE ALL’ANGOLO DA UNA PRESENZA INDEFINITA CHE LE HA SEGUITE NEL BUIO DI UN VICOLO. Essi continuano a considerarle come vengono ritratte da alcuni film e cioè in attesa di un principe azzurro e pronte a fare di tutto per occuparsi di lui. Di conseguenza, essi, non riescono ad accettare un rifiuto o un abbandono che li pone di fronte all’evidenza della libertà di scelta della donna oltre che della propria incapacità di provvedere a se stessi.
Gli uomini continuano a considerarsi padroni delle loro compagne che fino al 1981 potevano anche uccidere nel caso in cui le avessero scoperte in una relazione carnale illegittima sicuri di poter godere di un trattamento sanzionatorio mite poiché esisteva il cosiddetto delitto d’onore.
Con l’introduzione del reato di stalking, ad opera della legge n 38 del 2009, invece, il fatto che l’autore degli atti persecutori o violenti sia un ex partner aggrava la pena. La legge, oltre a punire lo stalker con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, appronta tutta una serie di protezioni per le vittime che consistono nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dai suoi familiari e il divieto di comunicare con questa per evitare sopraffazioni perpetrate attraverso telefonate, sms o email.
Prima della legge sullo stalking era stata introdotta quella contro la violenza nelle relazioni familiari con cui il legislatore, avendo preso atto dell’allarmante diffusione della violenza domestica, ha cercato di arginare il fenomeno. Per fermare la violenza all’interno della famiglia è stato previsto che il giudice possa disporre l’allontanamento del familiare violento dalla casa familiare, il divieto di farvi rientro e di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa come ad esempio il luogo di lavoro o la casa dei suoi genitori. Questa legge ha avuto poi una portata innovativa perché ha previsto il pagamento di un assegno in favore non solo del coniuge ma anche dei meri conviventi che a causa dell’allontanamento del soggetto violento siano rimasti privi di mezzi di sussistenza. In questo modo la legge ha riconosciuto rilevanza anche alle famiglie di fatto, quelle, cioè, non formalizzate attraverso il matrimonio.
Per cercare di aiutare le donne vittime di violenza sono nati a partire dagli anni 70 numerosi centri antiviolenza che vedono la presenza di figure professionali quali la psicologa, l’assistente sociale oltre che il personale medico e professionisti che garantiscono l’assistenza legale alle vittime.

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