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Carcere e rapporti affettivo-coniugali

Osservando il carcere dall’esterno risulta impossibile comprendere quali siano i sentimenti e i vissuti delle persone coinvolte dalla detenzione. Le possibilità di coltivare relazioni affettive sono davvero scarse e dilazionate nel tempo e nello spazio. Qualsiasi contatto avviene attraverso colloqui e telefonate, le cui regole sono dettate dall’Amministrazione Penitenziaria.
Il rapporto affettivo è sempre in bilico e caratterizzato da bisogni insoddisfatti. Le conseguenze di questi vissuti spesso permangono anche dopo il rientro a casa, dove sono usuali sentimenti di paura ed inadeguatezza.
Dopo l’ingresso nella struttura di pena, le possibilità di comunicare con l’esterno sono davvero esigue: gli incontri previsti con i famigliari equivalgono a sei ore mensili e le telefonate hanno una durata massima di dieci minuti. Rimane la corrispondenza, con cui il contatto affettivo è ridotto al minimo.
Si verificano anche casi in cui al detenuto non venga concesso l’utilizzo di questi strumenti o per problemi di natura burocratica o perché sottoposto ad un particolare regime di sorveglianza. Diventa quindi inevitabile l’esclusione da momenti di vita famigliare, con la possibilità di sviluppare vissuti negativi, senso di impotenza e paura. L’identità personale e famigliare può essere messa in crisi. I conflitti possono acuirsi oppure essere positivamente rielaborati e questi esiti dipendono da alcune variabili quali: la fase di detenzione, la durata della stessa nonché dalla tipologia di reato commessa. Generalmente tanto più lunga è la condanna, tanto più vi sono difficoltà nel mantenere stabile un rapporto coniugale.
Altro aspetto da considerare, anche se per molti può essere superfluo, è quello della sessualità. La legge penitenziaria non lo vieta, ma neppure lo autorizza.
Anzi, è l’unico punto che non viene regolato da una normativa idonea, quasi a sostenere che questa negazione debba per forza appartenere allo stato detentivo.
Il recluso, trovandosi inibito rispetto ad una pulsione naturale, è portato a ritagliarsi pian piano un proprio mondo sessuale, molte volte attraverso la pornografia, l’autoerotismo o con rapporti omosessuali imposti. Gli effetti degenerativi rischiano di portare a violenza auto ed etero – diretta e, in casi estremi, al suicidio.
Il contesto relazionale è alterato e soffocato dal sistema carcerario, tanto da mutare le sensazioni, le abitudini e le percezioni.
Come sostengono Gallo e Ruggiero, una volta scontata la pena, il detenuto ottiene nuovamente il “diritto alla comunicazione” con il proprio compagno di vita, corredato dalle ansie legate all’incolmabile periodo di mancata vicinanza.
Durante la carcerazione, l’amore e gli affetti sono legati ad una periodizzazione, come se fossero aspetti secondari rispetto all’esigenza di controllo e limitazione della libertà.
Bisogna però ricordare che l’esistenza della persona in una struttura di pena è pur sempre un periodo in cui non devono mancare progetti di vita, specialmente se all’esterno vi sono coniugi o conviventi i quali erano estranei a ciò che ha portato allo stato detentivo del proprio caro.
Se parlare di amore e di carcere significa discutere di due elementi che sembrano opposti, sarà ancora più arduo trovare soluzioni ai numerosi problemi che portano alla disfatta di molte famiglie.
Dal punto di vista della giurisprudenza bisogna ricordare che il testo originario del progetto di Regolamento Esecutivo, approvato in seguito con D.P.R n.230/2000, conteneva una norma specifica (l’art. 58) che, considerando l’affettività come elemento importante del trattamento penitenziario, prevedeva la concessione di visite interne, da svolgersi in appositi ambienti, privi di barriere divisorie e idonei a garantire la riservatezza dei presenti. La disposizione però, non è mai stata attuata, in quanto eliminata dal Regolamento nel momento dell’approvazione definitiva.
In ambito europeo, il diritto dei coniugi all’affettività è ampiamente riconosciuto, in particolare nella Risoluzione del 1998 adottata dal Parlamento Europeo. In essa si sottolinea la necessità di istituire, negli istituti di pena, appositi locali in cui i coniugi possono condividere momenti insieme. Questa normativa è orientata dal presupposto che il carcere non deve rappresentare un ostacolo all’esercizio dei diritti, ma nemmeno delle emozione e dell’affettività.
Concludendo bisogna sottolineare come, se non si attuano interventi volti alla salvaguardia dei rapporti tra coniugi, possono insorgere tensioni e conflitti capaci di sfasciare una famiglia e destrutturare la serenità dei figli.

BIBLIOGRAFIA
E. GALLO, V. RUGGIERO, Il carcere immateriale, Sonda, Torino, 1989;
G.M. SYKES, The society of Captives. A study of a Maximum Security Prison, Princeton University Press, 1958, tr. It. E. SANTORO, Carcere e società liberale, Giapichelli, Torino, 1997;
G. MASTROPASQUA, Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti famigliari e di convivenza, Cacucci Ed., 2007.

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