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Lo statuto dei diritti del figlio e gli strumenti di tutela dei suoi diritti. (1^ parte)

  1. Mantenimento, educazione e istruzione come elementi fondamentali per la crescita del minore nell’ambiente familiare.

Nel rapporto di filiazione che intercorre fra genitori e figli, si necessita distinguere i diritti e i doveri fondamentali, che ineriscono in tale relazione e che permettono di tutelare il minore nell’ambiente familiare. Tali diritti sono stati rilevati nello “statuto dei diritti”, che trova applicazione all’interno dell’art. 315 bis c.c., riformato dalla legge 219 del 2012.

In quest’articolo sono espressi i diritti fondamentali del minore ad essere mantenuto, educato ed istruito, nel rispetto delle sue capacità e delle sue inclinazioni. Questi principi erano stati già enunciati in precedenza, dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 147 c.c., dove si affermava che i diritti e i doveri nei confronti dei figli nascevano dall’unione matrimoniale. L’art. 147 c.c., è stato recentemente modificato dall’art. 3 del D.lgs. n. 154 del 2013, in cui viene stabilito che: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis c.c.”.

All’interno di quest’articolo, quindi, con il D.lgs. del 2013 sono stati introdotti due importanti principi, “l’assistenza morale dei figli” e “l’art. 315 bis” c.c.. che integra il contenuto percettivo dell’art. 147 c.c.. Nonostante che, con la riforma della filiazione sia stato introdotto lo stato unico di figlio, il legislatore ha voluto mantenere l’art. 147 c.c., poiché i doveri e gli obblighi nei confronti dei figli possono derivare anche dai doveri coniugali. In base alle disposizioni legislative, quindi, i genitori hanno il diritto e il dovere di assicurare un’adeguata crescita e un sano sviluppo psicofisico del minore, tutelando i suoi diritti di personalità. Tali diritti sono inseriti all’interno dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nella quale i genitori devono provvedere al benessere morale e materiale del figlio per garantire allo stesso un adeguato sviluppo.

Il diritto al mantenimento, educazione e istruzione spettano al figlio al momento della nascita e in conformità a ciò, i genitori devono far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione – fino a quando l’età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. I genitori, quindi, hanno il compito di porsi accanto al figlio e di guidarlo nell’assunzione delle sue responsabilità attraverso un processo di maturazione e di progressiva autonomia.Il diritto al mantenimento è un obbligo che deve essere esercitato da parte dei genitori, per fornire quell’insieme di beni materiali e immateriali che garantiscono un’adeguata crescita del minore e che rispondono alle sue esigenze di vita. Con il concetto di mantenimento non s’intende solamente la natura alimentare, ma anche quell’insieme di attività che permettono un adeguato sviluppo psicofisico. All’interno della Riforma della filiazione e nell’art. 30 della Costituzione viene stabilito che il diritto al mantenimento deve essere garantito a prescindere dello status di figlioe deve essere esercitato fino alla sua indipendenza economica, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. I genitori hanno l’obbligo di provvedere al sostenimento materiale e morale della prole, in ugual misura, «salvo il diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore che non abbia provveduto». L’art. 316 bis c.c., infatti, prevede che;I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.

Se i genitori non hanno le risorse sufficienti, per garantire una crescita adeguata al figlio, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi adeguati per l’adempimento di tale diritto. L’obbligo di mantenimento può essere esercitato anche in funzione del diritto di educazione ed istruzione; principi fondamentali che consentono al minore di sviluppare la propria personalità. I genitori hanno l’obbligo di garantire tale diritto, per consentire al figlio di ricevere l’insegnamento necessario per il raggiungimento della normale maturità sociale e della preparazione culturale, conforme alle sue capacità e alle sue inclinazioni.

L’educazione e l’istruzione sono due principi fondamentali che sono collocati anche nella Costituzione (art. 33 Cost. “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”). La Repubblica deve assicurare l’esercizio di tali elementi con la creazione di scuole, istituti ed organi specializzati, che permettono agli individui di acquisire le conoscenze adeguate per lo sviluppo della propria personalità. Lo Stato, infatti, deve supportare anche economicamente le famiglie per la realizzazione del progetto educativo in favore dei figli.

L’educazione, l’istruzione e la formazione del minore, quindi, devono avvenire nel rispetto e nella tutela della capacità auto-determinativa e di discernimento del figlio ed egli deve essere guidato affinché possa agire in completa autonomia. Qualora i diritti stabiliti all’interno dell’art. 315 bis c.c., inerenti al mantenimento, educazione ed istruzione, non vengano rispettati, si ha una violazione della responsabilità genitoriale, dove il figlio che ha subito il danno può richiedere il risarcimento.

G. CIANCI, La nozione di responsabilità genitoriale, in  (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

D. ACHILLE; Il diritto del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione in (a cura di) C.M. Bianca, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

G. BALLARANI; Poteri del giudice e ascolto del minore, in (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

P. SIRENA, Il diritto del figlio minorenne di crescere in famiglia, in (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

G. E. NAPOLI, Il diritto di crescere nella propria famiglia, , in (a cura di)C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.Breviaria Iuris, fondati da G. Cian e A. Trabucchi Zaccaria, Commentario breve al diritto della famiglia, Terza edizione, Vicenza, 2016.

C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, quinta edizione, Milano, Dott. A., 2014.

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