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Lo statuto dei diritti del figlio e gli strumenti di tutela dei suoi diritti. (4^ parte)

4. Diritto del minore ad avere una famiglia.

Il diritto del minore alla propria famiglia è un diritto fondamentale per la crescita sana ed armonica del minore. Esso viene sancito all’interno dello statuto dei diritti; art. 315 bis c.c.”: “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Questo diritto, che in precedenza era stato inquadrato nella legge n. 184 del 1983, era previsto dalla Convenzione ONU del 20-11-1989 sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione di Strasburgo del 25-1-2013. Qui vengono definiti gli elementi fondamentali dell’adozione e della tutela del minore. All’interno del primo articolo della legge 184/1983 si afferma che il minore ha diritto di crescere e di essere educato all’interno del proprio ambiente familiare, poiché esso è fondamentale per lo sviluppo sano ed armonico del minore. Il diritto del minore alla propria famiglia è un diritto soggettivo assoluto ed è fondamentale per lo sviluppo della personalità del minore, poiché il rapporto con la famiglia corrisponde all’esigenza di tutelare un interesse primario della prole. Tale diritto accentua il concetto di responsabilità genitoriale, estendendo la sua applicazione anche a chi può assumere le funzioni genitoriali. Ciò è garantito attraverso la coabitazione con i genitori ed è qui che il minore può esercitare i suoi diritti fondamentali ed avere uno sviluppo sano ed armonico. Esso, a differenza del diritto al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, cessa con il raggiungimento della maggiore età, poiché la prole può decidere se rimanere all’interno dell’ambiente familiare e il genitore non è più obbligato a garantire tale diritto. Inoltre, è strettamente correlato al “diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti” e di trascorrere con loro il tempo necessario per lo sviluppo della propria personalità. L’ambiente familiare è un luogo sano, che permette alla prole di esercitare i propri diritti, sviluppare la propria personalità e di ricevere le cure amorevoli, necessarie per la sua crescita. Il diritto di crescere con la propria famiglia è attuato anche per i minori stranieri, dove la Riforma della filiazione gli riconosce il diritto di rimanere con i propri genitori, per evitare che vengano allontanati da loro. Tale procedura viene attuata qualora i genitori non posseggano i documenti regolari per poter rimanere nel territorio italiano. A questo proposito il giudice può decidere di prolungarne la permanenza per evitare traumi al minore. All’interno della legge 184/1983, si enuncia che i genitori in condizioni d’indigenza non possono ostacolare il diritto del minore alla propria famiglia e per questo motivo devono essere disposti interventi per eliminare particolari situazioni di disagio. Le condizioni di problematicità dei genitori non devono ostacolare la crescita del minore e non devono essere fonte di pregiudizio.

In tali circostanze è necessario verificare la situazione familiare per capire le reali criticità e ciò avviene con l’intervento di operatori specializzati, il cui compito è di comprendere se la condizione in cui vive il minore possa ostacolare o meno la sua crescita. Gli interventi a tutela del minore e della sua famiglia, sono erogati dagli organi dello Stato; ciò si evince dalla legge 184/1983 la quale specifica che lo “Stato, le regioni e gli enti locali, devono sostenere i nuclei familiari a rischio, prevenendo l’abbandono e l’allontanamento del minore dalla famiglia”. Lo Stato, quindi, deve fornire gli interventi necessari per rimuovere quegli ostacoli economici e personali che possono nuocere il diritto assoluto del minore di poter crescere con la propria famiglia. Per quanto riguarda gli ostacoli economici, la legge prevede delle misure di sostegno: l’erogazione di sussidi ed assegni familiari, l’assunzione di lavoratori con gravi disagi che hanno minori di cui occuparsi, l’assegnazione di case popolari ed altre forme di aiuto che possono variare secondo i fondi regionali. I servizi che vengono forniti ai cittadini con evidenti problematiche vanno in base alle risorse finanziarie che possiedono le Regioni ed i singoli Comuni. Con la legge delega, contenuta nella l. n. 219/2012 e il D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, all’interno della legge sull’adozione viene introdotto l’art. 79 bis che apporta importanti modifiche inerenti alla protezione del minore. Quest’articolo è costituito da tre elementi importanti: «il dialogo tra il Tribunale per i minorenni e il Comune, proclamazione del diritto del minore alla famiglia, ovvero di non essere allontanato nelle condizioni di indigenza dei genitori, tipologie di intervento delle Regioni e dei Comuni». I Comuni, quindi, devono intervenire tempestivamente per cercare di aiutare e sostenere le famiglie che si trovano in situazioni di disagio, attivando gli strumenti di tutela per salvaguardare l’interesse del minore. Ciò può avvenire attraverso gli interventi a protezione del bambino, infatti, possono essere attivati progetti di miglioramento della situazione familiare, che sono diretti al recupero delle condizioni di rischio. Per rimuovere le condizioni d’indigenza dei genitori, può essere necessario l’intervento dei servizi sociali che hanno il compito di prevenire situazioni di abbandono, allontanamento, affidamento ed adozione, cercando di attivare percorsi integrativi, attuando un miglioramento alla situazione di disagio. Fra gli interventi a sostegno della famiglia e del minore è possibile individuare: l’assistenza domiciliare, i colloqui di sostegno, la progettazione integrativa, l’assistenza educativa, le attività ricreative, l’affidamento diurno ed un supporto psicologico e psichiatrico. Se suddetti provvedimenti non producono effetti positivi all’interno dell’ambito familiare ed i genitori non si mostrano disponibili nel miglioramento delle condizioni d’indigenza, il Tribunale può ricorrere alla legge 184/1983. Quest’ultima sostiene che se la famiglia di origine, non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, debbano essere applicati dei provvedimenti specifici, che tutelino il minore stesso e che ne garantiscano la crescita in un ambiente sano ed adeguato. Qualora non possa essere assicurato il diritto della prole di crescere nella propria famiglia, poiché essa viene considerata inidonea per lo sviluppo, la legge prevede l’attuazione di provvedimenti inerenti all’adozione e all’affidamento, senza distinzioni di sesso, razza, religione ed etnia. La Riforma della filiazione e la legge 184/1983, modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, quindi, sono intervenute cercando di concretizzare tutti i provvedimenti necessari per la tutela dei diritti fondamentali del minore.

G. CIANCI, La nozione di responsabilità genitoriale, in  (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

D. ACHILLE; Il diritto del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione in (a cura di) C.M. Bianca, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

G. BALLARANI; Poteri del giudice e ascolto del minore, in (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

P. SIRENA, Il diritto del figlio minorenne di crescere in famiglia, in (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

G. E. NAPOLI, Il diritto di crescere nella propria famiglia, , in (a cura di)C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.Breviaria Iuris, fondati da G. Cian e A. Trabucchi Zaccaria, Commentario breve al diritto della famiglia, Terza edizione, Vicenza, 2016.

C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, quinta edizione, Milano, Dott. A., 2014.

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