L’insegnante di Sostegno e le altre figure a favore del minore disabile. Sigle, procedure, servizi.

Tutti noi abbiamo sentito parlare della figura dell’insegnante di
sostegno, ma iniziamo a vacillare quando ci viene chiesto cosa sia un Pdf
o un Pei o un Glh o l’Aec. Nel mondo del Servizio Sanitario Nazionale o
del Ministero dell’Istruzione o dei servizi sociali, le sigle si sprecano
e a volte, come in questo caso, si moltiplicano. I cittadini, in
particolare i genitori, restano disorientati e gli operatori del
socio-sanitario impiegano tempo a capire. Ci si venga incontro, allora.
Il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con disabilità,
sancito dalla Costituzione, è regolato dalla legge quadro sull’handicap,
la Legge n. 104/92. Il testo garantisce l’inserimento dei bambini disabili
da 0 a 3 anni nell’asilo nido e il diritto all’istruzione per tutto il
percorso scolastico e universitario. L’integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione. Prima di procedere all’iscrizione a scuola, i genitori
del bambino o del ragazzo disabile devono recarsi presso la propria Asl di
appartenenza e richiedere due documenti: l’attestazione di “alunno in
situazione di handicap”, redatta da uno specialista (questo documento può
anche essere compilato da un medico privato convenzionato, n.d.r.) e/o il
verbale di riconoscimento l.104/92 art.3 comma 3 tramite l’Ufficio
Invalidi Civili; la diagnosi funzionale, ovvero il documento che contiene
una diagnosi clinico-medica e una valutazione psicologica e sociale
finalizzata soprattutto all’individuazione delle potenzialità del
soggetto. All’atto dell’iscrizione i genitori devono presentare, oltre
alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra
menzionati. Devono inoltre segnalare particolari necessità (trasporto,
esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia e
quanto utile).
Alla diagnosi funzionale fa seguito, nei primi mesi del nuovo ciclo di
studi, un profilo dinamico-funzionale (Pdf) che indica le caratteristiche
fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno. Il profilo pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
disabilità e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute e sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile. Il
profilo dinamico funzionale viene redatto dall’unità multi-disciplinare -
composta dallo specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in
neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli
operatori sociali in servizio presso la Asl e da un rappresentante
dell’ente locale Comune o Municipio - dai docenti e dagli insegnanti
specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari
dell’alunno. Quindi si provvede, tramite incontri trimestrali (Glh
operativi) alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (Pei),
redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla Asl, dal
personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove
presente, dall’insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con
i genitori o gli esercenti la potestà parentale. Una volta accolta la
richiesta d’iscrizione, il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei
docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno
con disabilità (lett. b art. 4 Dpr 416/74). Il Dirigente Scolastico, sulla
base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal
Consiglio di classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la
richiesta dell’insegnante e delle ore di sostegno necessarie. Nel caso in
cui la situazione dell’alunno disabile lo richieda, il Dirigente
Scolastico é tenuto a presentare domanda di ore di sostegno ulteriori in
deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98). Inoltre se la gravità
dello stato di disabilità lo rende necessario, il Dirigente Scolastico
deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune e/o
Municipio per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le
scuole superiori) per l’assegnazione dell’assistente per l’autonomia e la
comunicazione, il cosiddetto assistente “ad personam” - Assistente
Educativo Culturale (Aec).
L’insegnante di sostegno (concepito giuridicamente con il Dpr 970/75, come
docente specialista, distinto dagli altri insegnanti curricolari,
ulteriormente definito dalla Legge 517/77) ha il compito di attuare, nella
scuola materna e nelle scuole dell’obbligo, forme di integrazione a favore
degli alunni con disabilità volte a garantirne il pieno inserimento nella
comunità scolastica. Partecipa a pieno titolo alla programmazione
educativa e didattica degli insegnanti di classe (Glh d’Istituto),
integrandone l’attività con interventi volti a favorire lo sviluppo delle
potenzialità di ogni allievo e in particolare delle abilità degli alunni
disabili. Svolge anche un ruolo di consulente dei colleghi perché si
facciano carico dell’integrazione dell’alunno con disabilità e si occupa
di mediare fra il Consiglio di classe e gli operatori socio-sanitari che
con esso predispongono il profilo dinamico funzionale (Pdf) e il piano
educativo individualizzato (Pei).
Al giovane studente, deve essere inoltre garantito anche l’accompagnamento
dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali,
l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale. La
suddetta assistenza di base viene svolta dai collaboratori scolastici
(Ota), che hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere
un premio incentivante. Nel caso in cui l’assistenza materiale non venga
garantita, la famiglia dell’alunno disabile può diffidare con lettera
raccomandata a. r. il Dirigente Scolastico affinché garantisca il
servizio, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico
servizio.
Infine è previsto un servizio di trasporto essenziale alla frequenza
scolastica, il trasporto degli alunni disabili ricade nelle competenze del
Comune per le scuole materne, elementari e medie e della Provincia per le
scuole superiori.

(Già pubblicato sulla rivista FINESTRA APERTA n.9 settembre 2007, rivista mensile della UILDM- sezione laziale)

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