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Come lo “stalking” ha modificato il Testo Unico in Materia di Immigrazione

Da pochi mesi in Italia con l’entrata in vigore della legge del 23 aprile 2009, n.381 è stato introdotto, anche nel nostro paese il reato di “stalking”2; che vi sia una relazione diretta fra il ”nuovo” reato e l’attuale normativa sull’immigrazione, benché l’accostamento potrebbe risultare quantomeno ardito, la si riscontra nel D.L. 11/09 poi convertito nella sopracitata legge denominato: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” di cui al capo primo si legge “Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo del territorio”. Subito dopo le disposizioni in materia di violenza sessuale, salta all’occhio a cosa il legislatore ha inteso portare delle modifiche, ovvero a quanto attiene le norme in materia di espulsione ed in terza istanza troviamo il controllo del territorio. Un caso? La legge in oggetto è una legge di conversione di un Decreto Legge, questo, da solo basterebbe ad indicare “la gravità” degli avvenimenti antecedenti il fatto normativo in virtù dei quali è stato rivalutata l’insorgere dell’ “urgenza” dello stesso. Per alcuni, infatti, i cambiamenti introdotti sono stati la risposta dello Stato ai gravi fatti avvenuti di recente (e non solo) circa le violenze sessuali, anche di gruppo, perpetrate in particolare, su donne e minori. Altri considerano detta legge un segno della mutata sensibilità in ogni contesto della c.d. società civile, circa la violenza sessuale, non più da considerarsi un reato contro la morale, ma, finalmente ed a tutti gli effetti, contro la persona, e che, si fosse non solo voluto introdurre un “nuovo reato”, ma colmare le ampie lacune normative in materia di violenza/violenze. Come tutto questo abbia però portato all’articolo 5 circa il trattenimento nei CIE non risulta ai più un passaggio tanto ovvio e “naturale”, e, devo ammettere, che fra i più c’è anche la scrivente.

Che fosse ormai tempo che in materia di violenza sessuale e molestie anche nel nostro paese qualcosa dovesse cambiare è fuor di dubbio, ed che proprio grazie a questa legge molte vittime di molestie potranno trovare strumenti di tutela efficaci, atti ad intervenire prima che si compiano eventi terribili ed irreparabili, nessuno lo mette in dubbio, rimane il fatto che l’Italia in fatto di violenza sessuale si è sempre mossa con tempi a dir poco sedimentari, poi improvvisamente menti (finalmente) illuminate decidono che arrivato il momento di compiere un balzo evoluzionistico e oplà, gli atti persecutori, prima da intendersi un reato avverso la tranquillità pubblica3 si trasformano (per ragioni finalmente gravi e finalmente urgenti) in “delitti contro la persona”, in un certo senso si può dire di essere passati in un sol colpo “dalla contravvenzione alla reclusione”, rimanendo nelle metafore naturalistiche un po’ come addormentarsi neandertal e svegliarsi sapiens… il miglioramento c’è ma qualcosa non quadra.

La legge 38, ha ampliato la casistica di reati precedentemente prevista relativamente agli articoli 660/612-612bis del c.p. rendendo più severe le relative pene e la loro applicazione più “veloce”; inoltre, al fine di dare maggiori garanzie di sicurezza alle vittime di detti terribili reati, è stata prevista la custodia cautelare in carcere per tutti i reati ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, in particolare, nei casi di violenza sessuale, è anche previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza e la custodia cautelare in carcere.

Se, io credo, nessuno o quasi, possa dirsi sfavorevole a questo aspetto della norma o contrario all’applicazione dell’espulsione di chiunque si macchi di simili, odiosi reati (alcuni vorrebbero proporla anche per gli italiani stessi, ma non credo si potrà….), altra cosa è quando si tratta di esecuzione delle espulsioni4: l’art. 5 della sopracitata legge, rimandando a quanto disposto al comma 5 dell’art. 14 del TUI (Dlgs 289/98)5, apporta modifiche rilevanti ai fini delle modalità di rimpatrio da applicarsi anche nei confronti dei cittadini extracomunitari trattenuti presso un CIE in data antecedente l’entrata in vigore della legge 38/09.

Il termine di trattenimento nei CIE è stato esteso da due a sei mesi finalizzati “alla preparazione del rimpatrio e all’allontanamento” 6, ed è previsto nel caso di mancata collaborazione in ordine all’identificazione o vi sia un rischio di fuga; nei casi in cui le problematiche per l’allontanamento siano dovute al paese terzo nel quale il soggetto deve essere rimpatriato, il trattenimento può essere prolungato per ulteriori 12 mesi dal Giudice di Pace. Nonostante la noma sia in tutto conforme alla relativa direttiva europea, non per questo non suscita qualche perplessità il fatto che, in definitiva, ci si trovi a dover infliggere una “detenzione amministrativa” ad una persona in pieno collaborante rispetto la propria identificazione e la documentazione di corredo necessari al rimpatrio, costretta quindi a subire, per lungaggini o “resistenze”, come le si voglia intendere, burocratiche, una limitazione, di fatto, della libertà personale, comminata da un giudice di pace e non da un giudice ordinario, come, alcuni, riterrebbero più adeguato.

Si ricorda che, in sede penale è sufficiente un primo grado di giudizio perché il giudice ordinario disponga l’espulsione, e che l’immediato accompagnamento alla frontiera o, come più spesso accade, il trattenimento presso un CIE non costituiscono certo le premesse migliori ad un adeguato esercizio del diritto di difesa.

Quanto al patrocinio gratuito, se non si può che plaudire alla circostanza che finalmente il legislatore abbia previsto detto istituto anche per le vittime di violenza sessuale e/o stalking, si fa presente che, è rimasta immutata la modalità di determinazione dei limiti di reddito (che sono previsti solo per l’imputato) relativa ai cittadini extracomunitari, i quali possono autocertificare il proprio reddito quando vi sia una qualche impossibilità a produrne la debita documentazione7; in caso però di dichiarazioni false, o vi si riscontrino omissioni, o non si rispettino i termini per la comunicazione (20 giorni) si viene puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa che può andare da 309,87 a 1.549,37 euro.

Lascio al lettore ogni considerazione circa l’adeguatezza della tempistica (in considerazione del fatto che la burocrazia italiana non è l’unica, mi pare, che pecchi in quanto a celerità…), oltre alla pena inflitta per eventuali inesattezze nell’autocertificazione del reddito, che se fosse da applicare anche in altri contesti, potrebbe creare un discreto disequilibrio fra i cittadini reclusi e quelli a piede libero, a svantaggio di questi ultimi, probabilmente.

In barba a tutti coloro che si stiano prefigurando apocalittiche immagini di immigrati che altro non abbiano da fare che tormentare donne e bambini, riporto un caso emblematico di come nella nostra civiltà moderna e metropolitana alcuni stereotipi del molestatore classico siano destinati a cadere: il caso di una donna è destinato a fare giurisprudenza dato che l’intero condominio, composto da due palazzine, l’ha denunciata per stalking8; quindi non solo lo stalker è una donna, italiana, pare in là con l’età, ed oggetto delle sue, diciamo, malsane attenzioni, sono più nuclei familiari contemporaneamente. Fa riflettere, non trovate?

NOTE:

1)Pubblicata nella G.U. n.25 del 24 aprile 2009: “conversione in legge, con modificazioni del decreto legge del 23 febbraio 2009 n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”

2) Atti persecutori

3) Codice Penale Libro Terzo Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA “Art. 660 – Molestia o disturbo alle persone: “ Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione.”.

4) Per gli approfondimenti si rimanda al testo Violenza Sessuale e Stlaking – Edizioni Experta- Forlì 2009

5) Vedi anche L. 30 luglio 2002 n. 189 art. 14. Ulteriori disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione: 1. All’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:”1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita’ consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione”. 2. La rubrica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e’ sostituita dalla seguente: “Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione”.

6) Vedi direttiva 2008/115/ce del parlamento europeo e del consiglio del 16 dic. 2008 “norme e procedure comuni applicabili negli stato membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

7) DPR115/02 art 94 perché detenuto in carcere o agli arresti domiciliari o altre difficoltà di natura burocratica; si ricorda che abilitati a produrre detta documentazione sono anche l’avvocato difensore o un familiare.

8 ) Stalking.it “Genova, intimidazioni a vicini”- Una donna di Genova ha il record di molestie per stalking. Due interi palazzi di suoi vicini di casa l’hanno citata per stalking, stanchi dai dispetti della signora che abita a pianterreno. Gli inquilini si sentono perseguitati dalle continue intimidazioni, calunnie e lanci di vasi. Alcuni di loro addebitano alla situazione gastriti e depressioni. La donna, secondo il nuovo reato, rischia fino a 4 anni di carcere. Da quasi un anno, riferisce il quotidiano di Genova “Il Secolo XIX”, gli atteggiamenti della donna sono diventati una vera e propria persecuzione per tutto il vicinato. Addirittura, dieci famiglie hanno allegato alla denuncia i referti di due psicologi che parlano di notti insonni, mal di stomaco e mal di testa e attribuiscono la causa di gastriti e depressioni al “conflitto di vicinato”. da TGCom 13.05.09.

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