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LE CAUSE DI NON IMPUTABILITÀ.

LE TUTELE DEL MINORENNE NELL’ORDINAMENTO PENALE ITALIANO

In una delle sue numerose sfaccettature, il principio di colpevolezza nel diritto penale comporta che l’addebito penale propriamente punibile sia soltanto da indirizzarsi al soggetto a cui il fatto commesso possa essere ragionevolmente rimproverato; esulano da queste ipotesi tutti i casi in cui la legge dichiara “non imputabile” il soggetto in questione.

L’art. 85 c.p. recita al primo comma che <<nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile>>; e poi al secondo che <<è imputabile chi ha capacità di intendere e di volere>>. Ai sensi di quest’ultimo comma, che costituisce una norma di carattere definitorio, è necessario che siano presenti entrambi i requisiti: la capacità di intendere, concepita come la capacità di rappresentarsi la realtà circostante e capire le conseguenze delle proprie azioni e la capacità di volere, ossia la facoltà, da parte del soggetto, di agire in modo autonomo e di saper indirizzare il suo comportamento verso un obiettivo stabilito.

Tuttavia, il dibattito dottrinale inerente all’individuazione della base d’appoggio del concetto di imputabilità rimane aperto: la c.d. teoria del libero arbitrio, infatti, sostiene che l’inflizione della pena deve essere la conseguenza di una scelta, da parte del soggetto, che è da postularsi come libera, mentre, per altri autori, che a tale teoria non aderiscono, preminente importanza va attribuita all’effetto inibitorio della pena, assente per i soggetti non imputabili in quanto non capaci di comprenderne il suo significato.

<<Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica >> scrive Cesare Beccaria ne Dei delitti e delle pene1. In ossequio a tale principio, per esempio, l’ordinamento prevede che non siano imputabili le seguenti categorie di soggetti2: coloro che sono affetti da sordomutismo; coloro che sono affetti da vizio di mente totale3; coloro che si trovano in uno stato di ubriachezza accidentale (per forza maggiore) o di intossicazione cronica dalla quale risulti l’incapacità totale dell’individuo; i minorenni infraquattordicenni. Non è difficile individuare, invero, il denominatore comune a queste categorie: si tratta, infatti, di classi di soggetti la cui capacità di intendere e di volere è per ragioni non rimproverabili e oggettive affievolita in maniera più o meno incisiva.

Con specifico riferimento ai minorenni sono necessarie delle precisazioni. Secondo l’art. 97 c.p. <<il minorenne infraquattordicenne non è mai imputabile>>, vige dunque per lui una presunzione assoluta di non imputabilità; l’art. 98 c.p. poi precisa che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e volere”. Questo significa che dai 14 anni fino alla maggiore età è necessario l’accertamento in concreto delle capacità di intendere e di volere del ragazzo in relazione a quella specifica condotta. È sempre possibile, però, ricorrere all’applicazione delle misure di sicurezza4, qualora il minore, sia egli imputabile o meno, dovesse essere ritenuto dal giudice socialmente pericoloso.

L’ordinamento italiano riserva delle garanzie specifiche per i minorenni autori di reato: non è mai possibile applicare la pena dell’ergastolo perché contraria al principio della rieducazione della pena5 sancito dall’art. 27 Cost.; è possibile precedere alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, oltreché per le situazioni di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. oppure esisto positivo della prova in seguito a sospensione del processo per messa alla prova6, anche per la concessione del perdono giudiziale che è una causa di estinzione del reato7

Sul piano processuale, i principi della giustizia penale minorile si desumono innanzitutto da quelli (generali) relativi al giusto processo ex dall’art. 111 Cost.. Nel d.p.r. n. 488/1988, poi, sono contenuti i seguenti principi particolari: il principio di specialità (il processo penale minorile è un processo che si caratterizza per delle specificità sue proprie); il principio di sussidiarietà (per tutto quello che non è previsto dalla legge minorile si applicano le disposizioni del codice di procedura penale); il principio di adeguatezza applicativa (le disposizioni saranno applicate in maniera adeguata alla personalità e alle esigenze educative del minore, nell’ottica di favorire una ripresa del suo itinerario educativo.). Altri principi informatori sono: specializzazione degli organi (si richiede la specializzazione tecnico- professionale degli operatori che partecipano al procedimento penale minorile); minima offensività (il procedimento penale è concepito in modo tale da arrecare al giovane il minor pregiudizio possibile e da garantire la fuoriuscita rapida e definitiva dello stato dal circuito processuale minorile); de-stigmatizzazione (la pena detentiva deve essere irrogata solo quando è strettamente necessaria); residualità della detenzione (si vuole eliminare la condanna di carattere psicologico del minore).

In conclusione, pur di fronte ai sempre più repentini cambiamenti socio-culturali riguardanti il soggetto minore di età e le persone vulnerabili, il diritto penale viene sempre a configurarsi come l’esplicazione di un impegno a cui lo Stato e l’intera comunità sono chiamati a partecipare.

NOTE

1Beccaria C., Dei delitti e delle pene, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2021, p.38

2Rimane la possibilità di applicare le misure di sicurezza se i soggetti sono considerati socialmente pericolosi.

3Il vizio di mente parziale è punito con pena ridotta.

4Libertà vigilata e collocamento in comunità (id est il vecchio riformatorio giudiziario).

5Oggetto di particolare attenzione nel c.d. decreto Caivano, all’art. 27 bis.

6Istituto concepito per il diritto minorile e successivamente esportato nel processo ordinario con alcune differenze.

7L’applicazione dell’istituto in parola è però legata alla presenza di presupposti specifici: la pena da applicare in concreto, ad una prima valutazione del giudice, non deve superare i due anni; è necessaria altresì una valutazione prognostica sulla non pericolosità del soggetto; il pieno riconoscimento della colpevolezza da parte del minore.

BIBLIOGRAFIA

Beccaria C., Dei delitti e delle pene, Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2021

Ciavola. A., Di Chiara G., Patanè V., Ruggieri S., Scaglione A., Siracusano F., Zappalà E., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, Giappichelli, Torino, 2015.

Moro A. C., Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Torino, 2019.

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