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Paternità ristretta

Negli anni, il ruolo paterno ha subito alcuni mutamenti, poiché da una famiglia strettamente patriarcale, dove il padre svolgeva una funzione autoritaria, si è passati ad una maggiore consapevolezza e partecipazione alla vita del nascituro. Il riconoscimento di questa nuova posizione ha fatto si che in più contesti vi siano state rivendicazioni nel continuare ad esercitare il proprio diritto di genitore, anche in situazioni delicate e difficili.
Molte teorie psicoanalitiche sostengono e confermano l’importanza della figura paterna nello sviluppo infantile o adolescenziale, poiché il padre rappresenta la decisione, l’autorità, la razionalità e la guida, il cui esempio garantirà un senso di sicurezza nel bambino nonché la facilitazione dei rapporti interpersonali.
Per molti padri la detenzione non equivale esclusivamente ad una separazione, ma ad una vera sparizione, che li fa ricadere in un limbo di sensi di colpa. Per altri, invece, sapere di avere un bambino ad attenderli fuori dalle mura del carcere, costituisce un’energia vitale positiva che controbilanci l’angoscia del fallimento, spronandoli ad affrontare questo momento di restrizione.
Il sentimento di paternità può anche rappresentare un’occasione di maturazione e ravvedimento.
Le preoccupazioni emergono soprattutto se il minore è nella fase adolescenziale, dove non solo è in grado di costruirsi un’idea propria riguardo le azione commesse dagli adulti, ma può anche cadere nella trappola del giudizio, considerando il padre come un delinquente con cui non avere più nulla da condividere. Il minore può essere facilmente disorientato nello scoprire le debolezze di una figura così importante.
Sono situazioni estremamente delicate in cui il diritto non sempre trova un punto di incontro con l’umanità e la volontà di proteggere il benessere psicologico ed emotivo delle persone coinvolte.
La normativa attualmente in vigore, tratta la tutela della figura paterna solamente nell’art. 21-bis O.P., il quale recita testualmente: “La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”. Altro articolo è il 47-ter O.P., relativo alla detenzione domiciliare, dove il padre potrà usufruire del beneficio per assistere il figlio di età inferiore agli anni dieci, esclusivamente se la madre è deceduta o impossibilitata.
Bisogna ricordare che la legge prevede, per il padre e la madre, una partecipazione piena alla vita del figlio. Basti pensare all’affermazione del principio della bi genitorialità, inteso quale diritto del bambino ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, salvo casi di decadenza dalla potestà.
Per prevenire gli effetti di esclusione sociale dovuti alla detenzione è importante lo sforzo congiunto di tutti gli operatori penitenziari, per sostenere i padri nel recupero delle risorse necessarie ad attivare un cambiamento più ampio; rivedere in modo critico le proprie scelte delinquenziali, aiutandoli a comprendere fino in fondo gli effetti che queste hanno sui figli; assumere in maniera responsabile il proprio ruolo paterno, per comprendere le esigenze affettive ed educative della prole, al fine di attivarsi positivamente con le risorse personali, materiali e parentali che hanno a disposizione.
Il tema della paternità durante la detenzione richiede, come quello della maternità, un accurato approfondimento, senza paragoni in termini di importanza maggiore dell’uno rispetto all’altro.
Non esiste essere un padre o una madre, ma essere un genitore.
In sintesi ogni professionista del settore dovrebbe porre in prima attenzione quanto un bambino o un adolescente debba essere protetto rispetto ad una situazione che non sempre è in grado di comprendere e neppure prepararsi ad affrontare. Il rapporto con il proprio genitore costituisce un diritto di cui non possono e non devono essere privati.
Questi momenti di incontro costituiscono un valore anche per il genitore ristretto, poiché in linea diretta con il trattamento penitenziario e con gli obiettivi di socializzazione che esso si pone.

BIBLIOGRAFIA:
A. FONZI, Manuale di psicologia dello sviluppo,
Ed. Giunti, 2004;
G. STORACE, La paternità, Franco Angeli, Milano, 1983;
S. ARGENTERI, I nuovi papà, in Rivista Mente e Cervello n.25, 2007.

Legge 26 luglio 1975 n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

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1 commento Leave a comment »

  1. Questo articolo lo trovo davvero interessante.

    Commento by giacinto — 13 Settembre 2013 [Permalink]

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