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La filiazione: leggi e concetti fondamentali per la tutela della prole nell’ambiente familiare. (1^ parte)

Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha bisogno della compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo.(Rachel L. Carson)

LA FILIAZIONE

Nel diritto civile il concetto di filiazione viene utilizzato per indicare il rapporto giuridico che intercorre tra la persona fisica e coloro che l’hanno concepita. Esso viene utilizzato anche per indicare la relazione che intercorre fra il minore adottato e la famiglia adottiva. La relazione biologica tra genitore e figlio diviene rapporto giuridico, purché sia accertato secondo le modalità previste dal diritto. In seguito all’accertamento, si costituisce, in capo al figlio, uno status che porta con sé un insieme di effetti giuridici. Nonostante i soggetti del rapporto siano sia i genitori sia i figli, la filiazione gravita attorno alla posizione del figlio, a tutela dei quali è posta la disciplina normativa

All’interno del nostro ordinamento, per molto tempo è stata presente una netta distinzione fra figli naturali e legittimi, causando così diverse difficoltà e una tutela “incompleta” dei diritti dei minori nati al di fuori del matrimonio. La filiazione all’interno del matrimonio, attribuiva lo status di figlio legittimo al figlio nato in costanza di matrimonio, concedendogli per molti anni tutele sia di carattere patrimoniale, sia inerenti ai rapporti familiari, escludendo da ciò i figli naturali. L’evoluzione verso la realizzazione di un sistema che potesse tutelare i minori, in qualunque status essi si trovino, è avvenuta in maniera graduale, cercando, nel corso degli anni, di capire le nuove esigenze e le nuove problematiche delle famiglie. Inizialmente, il codice civile, emanato nel 1942, proponeva una netta distinzione tra i figli nati nel matrimonio, definiti legittimi, cui era attribuito il pieno status di figli, e quelli nati al di fuori del matrimonio, definiti illegittimi. Ciò valeva sia a livello di mantenimento e di educazione, sia sul piano successorio. Vi era una dura discriminazione che pesava sui figli nati fuori dal matrimonio che si esprimeva nel divieto di riconoscimento dei figli adulterini e incestuosi, e a favore dei quali era vietato fare donazioni e, in certa misura, disporre per testamento. Tale condizione ha portato a una forte disuguaglianza e a una mancanza della tutela nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio, creando così molte disparità. Un grande passo in avanti, verso il superamento di questa discriminazione, si è avuto con l’art.30 della Costituzione che ha assicurato ai figli nati al di fuori del matrimonio, alcune tutele giuridiche e sociali, senza eliminare le forti discriminazioni che erano presenti fra i figli legittimi e i figli naturali. Al suo interno possiamo ritrovare il “principio di corresponsabilità”, il cui intento è di guidare i coniugi nella vita familiare, per cercare di esercitare in maniera paritaria il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, eliminando così ogni forma di discriminazione.

Alcuni cambiamenti sono stati compiuti con la riforma del 1975 del diritto di famiglia, che ha introdotto “la parità tra i coniugi e il riconoscimento di una serie di diritti per i figli naturali”, rimuovendo così una condizione d’inferiorità dei figli nati al di fuori del matrimonio. Essa ha consentito la rimozione dell’antico divieto di riconoscere i figli adulterini. I figli naturali hanno nei confronti dei genitori, gli stessi diritti dei figli legittimi e una pari posizione successoria. Questa riforma ha conservato, però la distinzione fra figlio legittimo e naturale, introducendo rilevanti modifiche, le quali non hanno comunque portato ad una uguaglianza fra figli. Infatti, solo alle persone nate da genitori uniti tra loro dal vincolo matrimoniale, era riconosciuto lo status familiare con tutte le sue implicazioni personali, patrimoniali e di diritto successorio. Un nuovo passo verso la parificazione dei figli è stato compiuto con l’emanazione della legge n. 54/2006, che ha previsto un’universale applicazione del diritto alla bi-genitorialità, all’ascolto e a conservare i rapporti continuativi, con gli ascendenti e i parenti, sia per i figli nati all’interno che per quelli nati al di fuori del matrimonio. La distinzione fra figli naturali e legittimi riguardava, differenti profili: successioni e donazioni (commutazioni), parentale (i figli naturali erano privi del rapporto di parentela con i parenti dei loro genitori) e terminologico (distinzione linguistica fra figli naturali e legittimi). I numerosi cambiamenti che riguardano la struttura della famiglia e la notevole diminuzione delle nascite all’interno del matrimonio, hanno reso necessario l’apporto di alcune modifiche nel nostro sistema codicistico, cercando così di tutelare le nuove esigenze familiari.

Tale situazione ha condotto il legislatore a riformare il diritto della filiazione e ad eliminare la distinzione tra figli legittimi e naturali, garantendo così a questi ultimi una tutela giuridica e pieni diritti. Con la legge del 10 dicembre 2012, n.219, rubricata “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e con il decreto attuativo n.154 del 2013, si è intervenuti con l’intento di eliminare le discriminazioni ai danni dei figli nati al di fuori del matrimonio, cercando così di avvicinarsi alle nuove esigenze della società attuale. Il legislatore con questa nuova legge ha modificato l’assetto giuridico della filiazione, abolendo le distinzioni tra i figli legittimi e naturali, introducendo così il principio secondo il quale “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. All’interno dell’ordinamento, infatti, è stato introdotto il principio di unicità dello stato di figlio, proclamato nell’art. 315 del c.c. e costituente il principio informatore di tutta la Riforma stessa. «L’art.2 della legge 219 del 2012, ha conferito una delega al Governo indicando i principi e i criteri direttivi che prevedono in primo luogo la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali con il riferimento ai figli ». Tale principio ha di fatto creato una situazione di uguaglianza fra i figli, eliminando ogni disparità. Mediante questa legge sono stati modificati alcuni principi molto importanti: la materia della filiazione naturale e del riconoscimento, delega il Governo con l’intento di intervenire sulle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione fra figli legittimi, naturali e adottivi, ridefinisce il procedimento dell’affidamento e dell’adozione, compiendo una distinzione fra i compiti del Tribunale ordinario e il Tribunale dei minorenni, disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento. Questa riforma sulla filiazione, ha cercato di abbattere quelle barriere che avevano portato, nel corso degli anni, ad una serie di discriminazioni sul piano giuridico, sociale e familiare. Il principale obiettivo è stato proprio quello di assicurare una piena uguaglianza dei figli, garantendo il pieno riconoscimento giuridico di status di figlio.

Riferimenti bibliografici

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Breviaria Iuris, fondati da G. Cian e A. Trabucchi Zaccaria, Commentario breve al diritto della famiglia, Terza edizione, Vicenza, 2016.

C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, quinta edizione, Milano, Dott. A., 2014. M. Bianca, La filiazione, Commento al decreto attuativo, Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154., Milano, 2014. A.Macrillò, I diritti del minore e la Tutela giurisdizionale, Curatela, Tutela, Affidamento, Difesa, Santarcangelo di Romagna 2015.

C. M. Bianca, La famiglia, Estratto per i corsi universitari dalla quarta edizione del diritto civile, vol. 2, Milano, 2005. G. BALLARANI e P. Sirena; Le nuove leggi Civili commentate, estratto, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro superiore interesse del minore.

Giannino e P. Avallone, I servizi di assistenza ai minori, L’adozione, L’affidamento, L’adozione e la nuova adozione internazione, I minori abusati, La messa alla prova, La riforma dei servizi sociali, Le figure professionali, Bologna, 2000. Ardesi e S. Filippini; Il servizio sociale e le famiglie con minori, Prospettive giuridiche e metodologiche, Roma, 2013.

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