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Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

Una norma fondamentale in materia di immigrazione è il Decreto Legislativo n°286 del 1998 che definisce stranieri i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi.
Questo testo unico disciplina, al titolo II, l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano.
Tale ingresso è consentito agli stranieri in possesso di passaporto valido e del visto d’ingresso (rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero) e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
Esso viene consentito agli stranieri, che oltre ad essere in possesso di tali documenti, dimostrino di avere mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza.
L’ingresso non è inoltre consentito allo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che sia stato espulso o segnalato.
L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, o con permessi di soggiorno che consentono una permanenza di più lunga durata.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
La durata del permesso di soggiorno varia a seconda dei motivi per cui viene concesso e non può essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e’ tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed e’ sottoposto alla verifica delle condizioni previste e viene rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e’ stato rilasciato, esso e’ revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato appartenente all’Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro otto giorni dall’ingresso.
Agli stessi e’ rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
Nel caso in cui lo straniero non richieda entro il termine previsto il permesso di soggiorno, sia entrato nel territorio dello stato eludendo i controlli o questa misura sia necessaria per questioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, egli può essere espulso.
Questa espulsione non può riguardare le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. In questi casi alla donna può essere rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche alla cui scadenza non vi è nessuna possibilità di convertire tale permesso con uno di durata maggiore, a meno che il figlio non sia di cittadinanza italiana. In questo caso infatti il permesso di soggiorno per cure mediche potrà essere convertito in uno per ricongiungimento familiare.
Non è inoltre consentita l’espulsione dei minori di 18 anni se non per tutelarne il diritto di seguire il genitore o l’affidatario.
La Carta di Soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia.
Essa può essere richiesta dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, che dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.
La carta viene rilasciata dal e può essere richiesta per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
Con la carta di soggiorno lo straniero può entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto, svolgere tutte le attività lecite che non siano riservate ai cittadini italiani, partecipare alla vita pubblica del luogo in cui vive e accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione.
Inoltre le cittadine straniere titolari di carta di soggiorno hanno diritto di chiedere (all’INPS o al comune di residenza) l’assegno di maternità per ogni figlio (legge 151 del 2001).
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno (e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro paese che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza possono essere invece ospitati in centri di accoglienza predisposti dalle Regioni in collaborazione con Province, Comuni e con il terzo settore.
Per quanto riguarda invece gli stranieri non in regola il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento nei centri di accoglienza.
Obiettivo dei centri di accoglienza è rendere autosufficienti gli stranieri ospitati nel più breve tempo possibile. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all’offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale e all’assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente.
Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali finalizzati ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell’attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

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