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Lo statuto dei diritti del figlio e gli strumenti di tutela dei suoi diritti. (3^ parte)

3. Diritto del minore ad essere ascoltato

L’art. 315 bis c.c. oltre ad individuare i diritti del minore, dispone il diritto del figlio minore di dodici anni, o di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. L’ascolto trova un primo riscontro nelle Convenzioni internazionali ed in particolar modo nella Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con la legge 27.5.1991, n. 176 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con il 20.3.2003. In queste carte si stabilisce il diritto del minore di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione.

Il D.lgs. 154 del 28 Dicembre del 2013, ha fornito una nuova interpretazione del diritto all’ascolto del minore, ponendo particolare attenzione all’art. 336 bis c.c., dove sono definiti i principi fondamentali inerenti all’applicazione di tale diritto. Il medesimo articolo disciplina l’ascolto del minore «in tema di affidamento della prole in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e di provvedimenti riguardanti i figli nati al di fuori del matrimonio». Oltre all’art. 336 bis, è necessario prendere in considerazione anche l’art. 337 octies, secondo cui, nei casi ove vi sia una crisi coniugale, il minore viene ascoltato solamente nelle circostanze che non sono considerate pregiudizievoli per il suo interesse, infatti, il giudice può escludere l’ascolto qualora esso può ostacolare “la persona del minore”. L’ascolto, viene considerato come un diritto soggettivo assoluto della personalità e deve essere tutelato sia nell’ambito giuridico sia all’interno dell’ambiente familiare, dove è necessario porre attenzione ai bisogni, alle idee e alle opinioni del minore. Questo principio è connesso al sano ed armonico sviluppo psicofisico del minore e s’individua nel fatto che le opinioni che riflettono la sua visione, sono tenute in considerazione ed accolte in ogni procedimento.

L’ascolto può ricollegarsi alle esigenze del minore di affermare la propria personalità ed identità, le quali si realizzano attraverso l’espressione delle proprie opinioni e scelte che potranno incidere sulla sfera esistenziale e relazionale. L’ascolto del minore, in conformità a ciò che stabilisce la legge, prevede dei principi e dei limiti che devono essere rispettati, al fine di garantire il superiore interesse del minore e un’adeguata applicazione della legge stessa.

Il procedimento per l’ascolto del minore può essere così riassunto:

  1. L’ascolto può essere svolto, qualora il minore abbia compiuto i dodici anni di età, o di età inferiore, ove possiede la capacità di discernimento e può essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano;
  2. Il giudice prima di attuare tale procedimento, valuta se l’ascolto può nuocere, il superiore interesse del minore, infatti, informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto;
  3. Se il giudice decide che l’ascolto può procurare dei danni al minore, esso non sarà eseguito;
  4. Il minore può decidere se esprimere o meno la propria opinione, poichè l’ascolto deve essere percepito come un diritto nei confronti della prole e non come un obbligo: «nel rendere realizzabile il diritto all’ascolto; non impedire al minore di essere ascoltato; garantire al minore il diritto a non essere ascoltato; non obbligare il minore ad essere ascoltato»;
  5. L’ascolto può avvenire in un luogo protetto ed il giudice per compiere tale procedimento può avvalersi di esperti o di altri ausiliari. Possono partecipare all’ascolto: i genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero. L’adempimento dell’ascolto è redatto da una verbalizzazione e possono anche essere utilizzati dei dispositivi audio/video, per comprendere al meglio il comportamento del minore. Suddetti strumenti sono indispensabili, poiché consentono di prendere in considerazione anche i segnali non verbali del minore.

Il concetto “ascolto del minore”, oltre ad avere una definizione positiva, può avere un opposto “diritto a non essere ascoltato”. Il minore, infatti, può decidere di non esprimere le proprie opinioni su una determinata procedura e tale diritto deve essere rispettato. Sia i genitori sia il giudice, non possono obbligare il minore a partecipare alla procedura inerente all’ascolto.

G. CIANCI, La nozione di responsabilità genitoriale, in  (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

D. ACHILLE; Il diritto del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione in (a cura di) C.M. Bianca, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

G. BALLARANI; Poteri del giudice e ascolto del minore, in (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

P. SIRENA, Il diritto del figlio minorenne di crescere in famiglia, in (a cura di) C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.

G. E. NAPOLI, Il diritto di crescere nella propria famiglia, , in (a cura di)C.M. BIANCA, La Riforma della Filiazione; Uguaglianza dei figli, Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, Nuova disciplina delle azioni di stato, Responsabilità genitoriale, Padova, 2014.Breviaria Iuris, fondati da G. Cian e A. Trabucchi Zaccaria, Commentario breve al diritto della famiglia, Terza edizione, Vicenza, 2016.

C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, quinta edizione, Milano, Dott. A., 2014.

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