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La mediazione penale minorile: nuova cultura e ideologia d’intervento verso la conciliazione

La mediazione penale tende a gestire un conflitto originato dalla commissione di un reato e consente al reo e alla vittima di riaprire una comunicazione interrotta o di costituirne una nuova e cercare di raggiungere un accordo il più possibile soddisfacente per entrambi. La mediazione penale si colloca nel modello di giustizia riparativa identificata come la “terza via”, la via “nuova”, rispetto ai tradizionali modelli di giustizia retributivo e rieducativo, che da una parte prevede il risarcimento e la riparazione delle conseguenze del reato intesa come risarcimento materiale del danno quantificato che può essere intrapreso solo all’interno di una procedura penale o come alternativa alla pena detentiva o come parte della condanna, e dall’altra un confronto diretto tra vittima ed autore del reato inteso come “risarcimento simbolico” con l’obiettivo di soddisfare le esigenze della vittima, riconoscendo la sua sofferenza fisica e psicologica. Quindi la mediazione penale mette soprattutto in risalto gli aspetti “relazionali” del reato, rivalutando il ruolo della vittima nel processo penale, dando maggior risalto alle conseguenze emozionali e materiali provocate dal reato e garantendo la sicurezza della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.
Nel settore minorile, soprattutto quello italiano rispetto ad altri Paesi, è stata spesso utilizzata un’ottica orientata verso l’autore di reato, sulla sua condotta nello svolgimento del reato, piuttosto che verso la vittima. Questo perché ad essere tutelato dalla norma penale violata è un interesse dello Stato, per cui è il reato ad assumere centralità, e il soggetto che ha subito il danno viene preso in considerazione indirettamente come soggetto passivo del reato che, secondo l’aspetto retributivo della legge, va risarcito attraverso la pena inflitta al reo.
In passato, la vittima è stata presa in considerazione dal nostro sistema penale prima di tutto come elemento dell’esistenza del fatto criminoso e, come valutazione della dinamica dell’evento e gravità dello stesso.
Alcune ricerche e studi condotti nel campo della vittimologia hanno contribuito allo sviluppo di un nuovo approccio quello riparativo, i cui principi fondamentali riconoscono come centrali i “bisogni della vittima”.
Von Henting ha contribuito allo studio della vittimologia assumendo una prospettiva identificata come interazionista in base alla quale la vittima non viene più considerata come parte passiva di un’azione che subisce, ma contribuisce, in maniera diretta o indiretta, al verificarsi dell’evento criminoso. I primi studi si sono occupati soprattutto del livello di coinvolgimento della vittima, del suo grado di «partecipazione» e «precipitazione» attraverso l’identificazione di alcune caratteristiche individuali particolari che possono aver contribuito a rendere più probabile la vittimizzazione (per esempio la provocazione o altri comportamenti attuati dalla vittima prima della commissione del reato. In altri casi si tratta di variabili intrinseche come l’età, il genere, il livello socio-economico).
Studi successivi si sono occupati della vittima di reato in relazione al grado di responsabilità dell’autore di reato con l’obiettivo di accertare la pericolosità del delinquente, e trovare nuovi mezzi di prevenzione per le vittime.
Verso la fine degli anni sessanta sono sorte negli Stati Uniti le inchieste di vittimizzazione con l’obiettivo di mettere luce su quei reati non denunciati che rappresentano il cosiddetto «numero oscuro» e per conoscere l’estensione del crimine indipendentemente dai dati forniti delle forze dell’ordine.
Dalle interviste risulta, che in media, il 40% delle vittime non denuncia il fatto alle forze dell’ordine. Nei casi in cui il reato viene percepito come di lieve entità oppure quando vittima e autore di reato si conoscevano, la percentuale dei reati non denunciati risulta maggiore, pari al 60-70%. Il più elevato numero di reati non denunciati sono i piccoli furti, le lesioni lievi, ma soprattutto reati di violenza sessuale e domestica, dove la vittima preferisce non affrontare interrogatori o eventuali processi che la traumatizzerebbero ulteriormente. Le vittime non denunciano anche per paura di ritorsione, per le continue minacce che subiscono, o per mancanza di fiducia nel sistema della giustizia.
Con la riforma del processo penale minorile introdotta in Italia con il D.P.R. 448 del 1988 si è rilevata una maggiore tendenza ad intervenire in senso positivo sulla “crescita personale” e sul processo di “responsabilizzazione” del minore ritenendo opportuno attuare esperienze operative di mediazione penale non orientate in senso esclusivamente verso l’autore, ma anche verso gli obiettivi di “rivalutazione/sostegno” della vittima.
La legislazione italiana tutela gli interessi della vittima avendo come riferimento le normative internazionali. La Dichiarazione dei Principi Basilari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere, adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985 afferma che la vittima deve essere trattata con comprensione e rispetto per la propria dignità e deve essere risarcita, nel più breve tempo possibile e con la minima sofferenza, del danno subito. Le vittime pertanto devono essere informate dei propri diritti e sullo stato della conduzione delle indagini. Ogni sistema giuridico deve tutelare la vittima dei propri diritti e del suo ruolo durante il procedimento penale, dare la possibilità di esprimere e comunicare l’impatto che il reato ha avuto su di loro, proteggerle soprattutto in tutti quei casi ove la vittima non ne abbia fatto esplicita richiesta e in quei casi in cui esiste un rischio di vendetta da parte dell’autore di reato. Inoltre, ogni sistema giuridico deve promuovere meccanismi formali e informali per la risoluzione delle dispute, facilitare la conciliazione e la riparazione simbolica o materiale alla vittima.
Il Consiglio d’Europa ha stabilito che durante la fase dell’interrogatorio, soprattutto nei casi di minori, venga garantita massima discrezionalità e tutela della parte lesa limitandosi alla raccolta di informazioni pertinenti e rilevanti al reato in questione senza alcun riferimento a fatti o circostanze personali del tutto impertinenti.
Si richiede che sia previsto l’ausilio di personale competente e specializzato in quei casi particolarmente delicati per fornire un’adeguata assistenza alle vittime e cercare di prevenire un’ulteriore vittimizzazione.
La mediazione consente alla vittima di svolgere un ruolo attivo nella gestione del caso che la vede coinvolta in prima persona, offrendo un’occasione unica di scambio, comunicazione dei propri sentimenti e confronto indispensabile per il recupero dalla sofferenza vissuta. Mentre al minore autore di reato viene data la possibilità di assumersi le responsabilità per il reato commesso, mostrare il proprio pentimento scusandosi con la vittima, e riparare il danno, sempre che questo corrisponda alla volontà della parte lesa. Infatti non sempre la vittima è disponibile a incontrare «faccia a faccia» il reo; può tuttavia desiderare di comunicare indirettamente per informarlo del suo stato tramite il “mediatore” che facilita tale comunicazione.
È fondamentale che le parti riescano a recuperare nel contesto della mediazione il potere di giudicare e decidere delle loro vicende quale condizione irrinunciabile per riconoscersi, ricostruire una verità dei fatti accettabile per entrambi e trovare autonomamente una soluzione o, una positiva gestione del conflitto.
Nel nuovo modello di giustizia penale, tutta la normativa processuale è applicata «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore» per il preciso scopo di favorire il suo recupero e il reinserimento sociale. A tal fine il legislatore ha previsto il compimento degli accertamenti sulla personalità. Ai sensi dell’art. 9 d.p.r. n. 448/88, sia il pubblico ministero che il giudice devono acquisire gli elementi sulle condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore per accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, per valutare la rilevanza sociale del fatto, per disporre le misure penali adeguate e per adottare gli eventuali provvedimenti civili.
Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma processuale penale minorile è la sospensione del processo con “messa alla prova” prevista dall’art. 28 e 29 D.P.R 448/1988. Si tratta di un istituto che offre al minore l’opportunità di uscire rapidamente dal circuito penale sottoponendolo a una serie di prescrizioni, il cui adempimento comporta l’estinzione del reato.
In tal modo lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva e chiede al minore non solo di astenersi, in futuro, dalla commissione di altri reati ma anche l’impegno ad aderire ad un programma di crescita, cambiamento e reinserimento sociale.
La messa alla prova si richiama all’istituto della cosiddetta probation processuale, da tempo diffuso e applicato all’estero a partire dall’Inghilterra che già nel 1847 aveva inserito, fra le facoltà del giudice minorile, quella di rimproverare, senza condannarlo, il minore autore di reato.
La piena diffusione in Europa si ha soprattutto negli anni 50 e 60, mentre in Italia essa approda nel 1975, con l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 354/1975) misura alternativa alla detenzione, disciplinato sia per i condannati adulti che per i minori.
La probation consente di applicare alla sanzione detentiva la funzione di reazione estrema, da usarsi nei casi in cui, per la gravità del reato o per le caratteristiche dell’autore, un diverso intervento non lascia sperare esiti positivi e appare comunque non tollerato dalla società.
L’art. 28, consente al giudice di sospendere il processo per un periodo di tempo variabile, non superiore a tre anni, nel corso del quale il minore imputato viene sottoposto, dietro suo esplicito “consenso”, all’osservanza di un progetto elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio assistenziali degli enti locali; tale progetto si sostanzia in una serie di impegni, di attività ed atteggiamenti cui il minore promette di adempiere; prevede diverse iniziative quali: attività di volontariato e/o di lavoro socialmente utile, di formazione professionale ecc.
Con il provvedimento di messa alla prova, il giudice può assegnare prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa, percorrendo la terza via, quella della mediazione penale.
Perciò l’art. 28 attribuisce al giudice il difficile compito di processare educando, cioè di coniugare nel modo più equilibrato possibile le esigenze giurisdizionali di accertamento del fatto-reato con quelle di prevenzione speciale nei confronti di un soggetto la cui personalità è in fase di formazione.
Ciò che principalmente caratterizza il progetto di intervento è la “personalizzazione” del programma rieducativo e quindi l’adeguatezza del contenuto rispetto alla personalità del minore e al tipo di reato commesso, alle risorse che possono essere mobilitate e soprattutto alla capacità dell’adolescente di adeguarsi con significativo impegno.
Altra caratteristica importante è la sua “flessibilità” che consente al giudice adeguate modifiche al contenuto del progetto, eventuali abbreviazioni o allungamenti della durata della prova, nel caso accadono imprevisti, se cambiano le specifiche esigenze del ragazzo, se vengono meno alcune risorse. Il progetto deve contenere le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; le modalità di partecipazione al progetto degli operatori sociali e, infine, le modalità di attuazione dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione.
Decorso il periodo di sospensione del processo, secondo quanto disposto dall’art. 29, il giudice fissa una nuova udienza nella quale verificare l’esito della prova e dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia dato esito positivo. L’esito della prova assume valore negativo in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, sintomatiche del fatto che il minore, al di là del consenso formalmente manifestato, non ha in realtà aderito al nuovo percorso di vita che gli è stato offerto, che non si è avviato alcun processo di reale cambiamento. In tal caso il procedimento deve riprendere dal momento in cui era stato sospeso.
In conformità alle Linee guida della Raccomandazione n°19 del 1999 sulla mediazione in materia penale adottata dal Consiglio d’Europa, la mediazione si configura come attività a partecipazione volontaria, che può essere svolta solo se le parti esprimono un consenso libero, consapevole ed informato che non obbliga, una volta dato, a proseguire nell’attività e che si definisce, quindi, anche come ritrattabile. La vittima non deve sentirsi in alcun modo forzata nell’effettuare l’incontro e l’autore di reato deve aver chiari i principi e gli obiettivi degli incontri con la vittima.
Sulla base dell’esperienza realizzata, sia a livello nazionale che europeo ed internazionale, in attesa di un’apposita normativa interna che disciplini la materia, si ritiene che la praticabilità della mediazione non debba ancorarsi alla gravità dell’evento/reato, né all’entità del danno sociale o individuale ad esso conseguente, bensì alla “sostenibilità” del percorso di mediazione da parte di coloro che vi partecipano e, al grado di responsabilità che accettano di assumere.
Condizione essenziale perché questa esperienza produca i suoi effetti è che venga condotta da una figura terza, dotata di preparazione specialistica e in assenza di tutte le altre figure strettamente processuali (giudice, P.M., difensori). Si sottolinea la necessità che i mediatori provengano da percorsi formativi e siano effettivamente specializzati. Il mediatore deve essere considerato un vero e proprio professionista, un “tecnico”, in possesso delle qualità necessarie per lo svolgimento del suo ruolo.
In ambito internazionale sono state tracciate delle linee di base comuni: la formazione dovrebbe garantire una conoscenza teorica sui temi del conflitto, del diritto, dei processi sociali e psicologici e del processo di mediazione; favorire l’acquisizione delle competenze necessarie per agire in ogni fase del processo di mediazione, per gestire gli aspetti organizzativi del lavoro e per agire secondo i principi etici propri della mediazione.
Nel contesto italiano, le Linee di indirizzo sulla mediazione nell’ambito della giustizia penale minorile della Commissione Nazionale Consultiva Rapporti con le Regioni e Enti locali del febbraio 1999 stabiliscono che la professionalità richiesta per l’attività di mediazione può far riferimento a specializzazioni diverse, che debbono però avere in comune esperienze operative nel campo della devianza minorile, esperienze e conoscenze nell’ambito specifico della mediazione penale, e un percorso di formazione mirato.
Nel codice deontologico gli elementi comuni per tutti i mediatori, indipendentemente dall’ambito nel quale operano sono: la neutralità/imparzialità ed indipendenza del mediatore e la confidenzialità/volontarietà dell’intervento di mediazione.
L’aspetto più caratterizzante la figura del mediatore è l’essere “neutrale” cioè non dovrebbe avere preferenza per una parte o l’altra, né dovrebbe agire in modo da favorire una parte rispetto all’altra.
Il mediatore è imparziale nell’esercizio del mandato, in rapporto, rispetto alle parti, di «equiprossimità» o di «equivicinanza», nel senso che è vicino in egual modo alle parti durante il processo di mediazione.
L’indipendenza del mediatore deve essere intesa sia sotto il profilo etico e culturale evitando ogni possibile forma di pregiudizio e di condizionamento nella formulazione delle valutazioni e delle conseguenti decisioni, sia sotto il profilo dei rapporti con le istituzioni giudiziarie, rispetto ai quali non si trovi in una posizione subordinata ma di collaborazione.
Il rispetto della confidenzialità implica il divieto di divulgazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso della mediazione senza il consenso delle parti; occorre garantire il diritto alla riservatezza e all’ascolto protetto. Pertanto le dichiarazioni rese nel corso della mediazione non possono essere utilizzate ai fini della decisione. Il mediatore si limita a fornire informazioni sull’esito positivo o negativo della mediazione e deve mantenere il segreto per quanto riguarda confidenze, ammissioni o testimonianze fattegli dall’indagato, dall’imputato o apprese dai suoi genitori o ancora dalla vittima, in relazione al reato per cui si procede.
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha redatto nel 2008 le Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile, che integrano e modificano quando già disposto nelle Linee guida nazionali del 1999, esplicitando e definendo diverse aree: la sistematizzazione delle pratiche; i servizi per la mediazione; il processo di mediazione; la documentazione; il coordinamento.
Nel nostro ordinamento italiano l’esperienza di mediazione penale minorile è ancora poco diffusa. Nel processo penale minorile essa viene inserita nel progetto educativo di messa alla prova, con la finalità di consentire la riparazione del danno e la conciliazione tra le parti in conflitto, ma non c’è una specifica disciplina normativa che la prevede, solo delle linee di indirizzo per la diffusione della “cultura della mediazione”. Diversamente accade per la mediazione civile e commerciale attualmente approvata con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Tale mediazione è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia. Essa può essere facoltativa, obbligatoria e giudiziale; ha una durata di quattro mesi dal momento in cui viene presentata la domanda e giunge alla conciliazione attraverso il supporto di enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.
Le esperienze di mediazione penale in Italia sono ancora in fase iniziale, forse da un lato per la carenza di cultura giuridica-sociale, dall’altro perché la comunità vede nella punizione un efficace e garante strumento di difesa sociale e che fa quindi fatica ad assorbire e sedimentare il concetto di “riorganizzazione relazionale autore-vittima”.
Emerge la necessità di superare il concetto retributivo della pena, indirizzando il fatto reato in una dimensione ideologica nuova tra vittima e autore di reato, diminuendo la pressione del concetto di Stato, e coinvolgendo la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto generato dal reato con lo scopo di promuovere la riparazione, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. La comunità assume così una funzione interventista, come risorsa e strumento d’azione per reali processi di cambiamento individuali e collettivi. Attualmente nel nostro paese si richiede fra l’altro l’individuazione di un’identità professionale specifica per il mediatore penale e di un accurato percorso formativo in un’ottica interdisciplinare, poiché nel nostro paese la formazione e il ruolo del mediatore presentano aspetti molto confusivi; il mediatore è in genere autodidatta, in qualche occasione improvvisato, è sempre un operatore sociale istituzionale.
Perciò è necessario puntare su un profilo più strutturato e mirato in cui, ad esempio, la mediazione possa configurarsi come una risorsa extragiudiziale e non come alternativa al sistema di giustizia formale, caratterizzandosi così come cultura e ideologia d’intervento.

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2 Comments Leave a comment »

  1. Bell’articolo… ho fatto la mia tesi di laurea sull’argomento. Durante la mia esperienza ho avuto modo di confrontarmi con giudici, avvocati, psicologi e colleghi assistenti sociali e ho potuto comprendere la vera risorsa che rappresenta lo strumento della mediazione penale, peccato però aver rilevato uno sconforto ed una resistenza circa la sua applicazione nella nostra società. Ancora una volta il nostro paese sembra non riuscire ad “evolvere” rispetto a certi retaggi culturali.

    Commento by Daniela — 29 Ottobre 2012 [Permalink]

  2. Salve Daniela, ho visto che lei ha fatto lansua tesi su questo argomento, ed essendo io al terzo anno di servizio sociale avevo pensato a questo seguendo anche un corso di giurisprudenza “mediazione reo vittima e mediazione soxiale”. Potrebbe darmi delle indicazioni su quello che ha fatto lei?

    Commento by Marta — 2 Ottobre 2015 [Permalink]

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