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L’insegnante di Sostegno e le altre figure a favore del minore disabile. Sigle, procedure, servizi.

Tutti noi abbiamo sentito parlare della figura dell’insegnante di sostegno, ma iniziamo a vacillare quando ci viene chiesto cosa sia un Pdf o un Pei o un Glh o l’Aec. Nel mondo del Servizio Sanitario Nazionale o del Ministero dell’Istruzione o dei servizi sociali, le sigle si sprecano e a volte, come in questo caso, si moltiplicano. I cittadini, in particolare i genitori, restano disorientati e gli operatori del socio-sanitario impiegano tempo a capire. Ci si venga incontro, allora.
Il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con disabilità, sancito dalla Costituzione, è regolato dalla legge quadro sull’handicap, la Legge n. 104/92. Il testo garantisce l’inserimento dei bambini disabili da 0 a 3 anni nell’asilo nido e il diritto all’istruzione per tutto il percorso scolastico e universitario. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Prima di procedere all’iscrizione a scuola, i genitori del bambino o del ragazzo disabile devono recarsi presso la propria Asl di appartenenza e richiedere due documenti: l’attestazione di “alunno in situazione di handicap”, redatta da uno specialista (questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato, n.d.r.) e/o il verbale di riconoscimento l.104/92 art.3 comma 3 tramite l’Ufficio Invalidi Civili; la diagnosi funzionale, ovvero il documento che contiene una diagnosi clinico-medica e una valutazione psicologica e sociale finalizzata soprattutto all’individuazione delle potenzialità del soggetto. All’atto dell’iscrizione i genitori devono presentare, oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati. Devono inoltre segnalare particolari necessità (trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia e quanto utile).
Alla diagnosi funzionale fa seguito, nei primi mesi del nuovo ciclo di studi, un profilo dinamico-funzionale (Pdf) che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno. Il profilo pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di disabilità e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute e sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile. Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall’unità multi-disciplinare -composta dallo specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la Asl e da un rappresentante dell’ente locale Comune o Municipio – dai docenti e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell’alunno. Quindi si provvede, tramite incontri trimestrali (Glh operativi) alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (Pei), redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla Asl, dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, dall’insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale. Una volta accolta la richiesta d’iscrizione, il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno con disabilità (lett. b art. 4 Dpr 416/74). Il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta dell’insegnante e delle ore di sostegno necessarie. Nel caso in cui la situazione dell’alunno disabile lo richieda, il Dirigente Scolastico é tenuto a presentare domanda di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98). Inoltre se la gravità dello stato di disabilità lo rende necessario, il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune e/o Municipio per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori) per l’assegnazione dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, il cosiddetto assistente “ad personam” – Assistente Educativo Culturale (Aec).
L’insegnante di sostegno (concepito giuridicamente con il Dpr 970/75, come docente specialista, distinto dagli altri insegnanti curricolari, ulteriormente definito dalla Legge 517/77) ha il compito di attuare, nella scuola materna e nelle scuole dell’obbligo, forme di integrazione a favore degli alunni con disabilità volte a garantirne il pieno inserimento nella comunità scolastica. Partecipa a pieno titolo alla programmazione educativa e didattica degli insegnanti di classe (Glh d’Istituto), integrandone l’attività con interventi volti a favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni allievo e in particolare delle abilità degli alunni disabili. Svolge anche un ruolo di consulente dei colleghi perché si facciano carico dell’integrazione dell’alunno con disabilità e si occupa di mediare fra il Consiglio di classe e gli operatori socio-sanitari che con esso predispongono il profilo dinamico funzionale (Pdf) e il piano educativo individualizzato (Pei).
Al giovane studente, deve essere inoltre garantito anche l’accompagnamento dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali, l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale. La suddetta assistenza di base viene svolta dai collaboratori scolastici (Ota), che hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante. Nel caso in cui l’assistenza materiale non venga garantita, la famiglia dell’alunno disabile può diffidare con lettera raccomandata a. r. il Dirigente Scolastico affinché garantisca il servizio, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.
Infine è previsto un servizio di trasporto essenziale alla frequenza scolastica, il trasporto degli alunni disabili ricade nelle competenze del Comune per le scuole materne, elementari e medie e della Provincia per le scuole superiori.

(Già pubblicato sulla rivista FINESTRA APERTA n.9 settembre 2007, rivista mensile della UILDM- sezione laziale)

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