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L’evoluzione normativa dei rapporti di impiego pubblico

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Art. 97 della Costituzione

La conoscenza delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche risulta essere uno degli argomenti imprescindibili per la preparazione di qualsiasi concorso pubblico, anche per i concorsi rivolti alla figura professionale dell’assistente sociale.
Per entrare nel vivo di quello che oggi rappresenta il testo normativo di riferimento della complessa disciplina che ha segnato la transizione del rapporto di impiego pubblico (1) verso forme di contrattualizzazione privatistica, ovvero il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è funzionale tracciare un breve excursus storico e normativo che non ha la pretesa di essere esaustivo, ma permetterà la formulazione di un quadro generale in materia.
L’unilateralità del rapporto di pubblico impiego, che poneva il dipendente in una posizione di soggezione assoluta e gerarchica rispetto all’ente pubblico, è stata la caratteristica principale dei rapporti di lavoro pubblici
ed è perdurata per tutto il ventennio fascista (2). Per parlare di un cambio di rotta è necessario attendere il 1983 e la Legge quadro n. 93 che recepisce, per la prima volta, gli accordi collettivi stipulati tra la parte pubblica e i rappresentanti sindacali dei dipendenti, aprendo la strada ad un auspicato processo di privatizzazione dell’impiego pubblico che viene ulteriormente accelerato con le ristrutturazioni imposte dalla crisi finanziaria dello Stato e porta al D.lgs. 29/1993 (3) che determina:

1- la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro;
2- l’assoggettamento alla disciplina del lavoro privato e alla contrattazione collettiva;
3- la gestione da parte del giudice ordinario (e non più di quello amministrativo) delle controversie del pubblico impiego.

La conseguenza di ciò è la produzione vorticosa di una serie decreti legislativi (4) che aprono la fase della c.d. seconda privatizzazione e che conducono all’attuale panorama normativo in materia, ovvero il D.lgs. 165/2001 che possiamo, in senso atecnico, definire Testo Unico poiché nasce dalla normativa contenuta nella legge 340/2000, la quale delegava il Governo di adottare un testo unico per il riordino delle norme.

Il Testo Unico ha permesso un consolidamento del processo di privatizzazione avviato anni prima e presenta tre principali finalità, esplicitate nell’Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione:
“a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.”

Il Testo Unico, ad oggi, appare essere in piena evoluzione, come l’intera disciplina del pubblico impiego, ancora assoggettati ad un complesso iter di riforme volte, tra le altre motivazioni, al superamento delle problematiche di lentezza ed inefficienza burocratica che portarono inevitabilmente a situazioni di insoddisfazione dei cittadini. Una volta constatato ciò, le modifiche al quadro normativo che il legislatore effettua seguono due principali obiettivi:

-RAZIONALIZZAZIONE E RISPARMIO: che si traduce nell’imperativo categorico della spending review, ossia revisione e conseguente riduzione delle spese dell’apparato pubblico e del pubblico impiego; (5)

-RECUPERO DELLA LEGALITÀ E INTEGRITÀ nell’azione e nell’organizzazione amministrativa, che viene effettuata tramite la c.d. legge anticorruzione (n. 190/2012) che ha inciso sulle norme che (6) regolano i rapporti di lavoro nella P.A., ma anche sul Codice penale e la sua influenza è visibile sul Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (7).

NOTE:

(1) Il rapporto di impiego pubblico è quello per cui una persona fisica pone, volontariamente e dietro corrispettivo, la propria attività, in via continuativa, alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
(2) Per approfondimenti: Alberto de Stefani – una riforma lunga 90 anni in https://www.eticapa.it/eticapa/alberto-de-stefani-una-riforma-lunga-90-anni/
(3) “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. (GU Serie Generale n.119 del 25-05- 1998 – Suppl. Ordinario n. 98)
(4) D.lgs. 59/1997 (c.d. Legge Bassanini); D.lgs. 80/1998; D.lgs. 387/1998.
(5) In particolare, vedi L. 135/2012 (c.d. spending review) che opera una serie di tagli strutturali volti al miglioramento della produttività delle diverse articolazioni della P.A., diretti sostanzialmente al taglio dell’organico e alla conseguente razionalizzazione della struttura delle amministrazioni. Ma anche la precedente L. cost. 20/04/2001 n.1 che ha introdotto il principio del pareggio del bilancio nella carta costituzionale
(6) In particolare, sulla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione.
(7) D.P.R.16/04/2013 n. 62.

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