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Aiutare in trasparenza (3^ parte)

Ritornando alla tematica del rapporto tra cittadino ed assistente sociale inserito in un servizio pubblico, occorre ripetere che la Legislazione negli ultimi venti anni ha ribadito l’obbligo dell’azione trasparente della Pubblica Amministrazione, il che deve riguardare anche i servizi alla persona, a mio modo di vedere ancora recalcitranti a tale indirizzo nelle prassi quotidiane. Ciò non è più giustificabile perchè, come detto prima, la Pubblica Amministrazione non può esser più percepita come pubblico potere a controllo del cittadino, ma come istituzione a servizio dello stesso, anche nei settori storicamente “coercitivi” (penso all’esecuzione penale esterna o agli illeciti amministrativi sulle sostanze stupefacenti).

Il rapporto tra cittadino ed assistente sociale, lo scambio di informazioni ed i dati personali che derivano dal rapporto vanno tutti connessi ad una chiarezza comunicativa; nel rapporto con la Pubblica Amministrazione la “franchezza relazionale” va però sempre tradotta in obbligo a dire la verità, onere in carico sia al cittadino, sia all’assistente sociale. Il cittadino è infatti obbligato a dire la verità all’assistente sociale pubblico, se egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale: basti solo considerare gli articoli da 467 a l’art. 498 del Codice Penale, articolato in cui anche l’assistente sociale pubblico soggiace a ben precisi compiti.

Il rapporto amministrativo tra assistente sociale pubblico e cittadino-utente sottostà ad un quadro legislativo più che noto: parliamo della Legge 241 del 1990, nel frattempo integrata dalla dalla Legge n. 15 del 2005, dalla Legge n. 69 del 2009, dalle Leggi nn. 35 e 190 del 2012 e dalla Legge n. 33 del 2013. Il rapporto si riferisce quindi a procedimenti amministrativi veri e propri, con una precisa codifica sui tempi, le modalità di istanza, le responsabilità di risposta ed i percorsi di eventuale impugnazione. Ogni rapporto amministrativo che parte da una domanda ha un iter ben preciso, questo ben lo sanno i colleghi alle prese con l’erogazione di benefici economici. Questi sono però anche un importante strumento per la soluzione di difficoltà di vita individuali. La concessione o il diniego di un beneficio non può essere arbitrario o irrazionale, ma fortemente motivato, di conseguenza fortemente connesso ai contenuti del progetto di aiuto in capo al collega. Un tale rapporto deve inoltre riguardare criteri di economicità (la scelta meno onerosa), efficacia (risolvere il problema), imparzialità (pari considerazione degli utenti), pubblicità (gestione comunicativa) e trasparenza (accesso agli atti).

Se nel processo di aiuto attuato in ambito pubblico esiste per ogni cittadino-utente una cartella, un fascicolo o comunque una posizione – cartacea o informatizzata che sia – , l’interessato ha sempre diritto di visione e di richiesta di copie. I singoli Enti codificano nei regolamenti le modalità di accesso ed i tempi di tale trasparenza, quindi questa non può in nessun modo esser negata, pena la contestazione di rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 Codice Penale). Se quindi il cittadino produce istanza e corrobora la stessa di autocertificazioni, all’assistente sociale spetta non solo la gestione del procedimento, ma anche e specialmente la valutazione che fortemente influenzerà l’esito. Attenzione quindi a cosa scrivere e come scrivere: nella valutazione si riportano dati, fatti e riscontri, non impressioni o considerazioni superficiali e fuorvianti.

Per mia esperienza è importante essere trasparenti, ciò diventa in sé un importante strumento di aiuto. Nella mia pratica faccio leggere la cartella all’utente, la valutazione la condivido apertamente e ciò indirettamente abbassa l’aggressività di chi mi sta davanti: semplicemente si fida e quindi si lascia aiutare più facilmente.

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