Lo statuto dei diritti del figlio e gli strumenti di tutela dei suoi diritti. (2^ parte)
2. Diritto all’amore e all’assistenza morale.
Nell’art. 315 bis c.c., introdotto dalla legge 219/2012, viene enunciato il diritto all’assistenza morale nei confronti dei figli, che prevede l’interesse del minore nel ricevere «la componente affettiva indispensabile per una crescita sana e serena e per un equilibrato sviluppo della sua personalità». Questo principio è stato introdotto con la Riforma della filiazione e prevede un’esplicitazione del diritto all’amore e all’affetto nei confronti della prole. Il diritto all’assistenza morale era stato definito in precedenza all’interno della legge 184/1983 con riferimento all’adozione, dove veniva dichiarato che i genitori adottivi dovevamo sostenere l’adottato, non solo per quanto riguarda l’educazione, l’istruzione e il mantenimento, ma dovevano essere garantite un’ insieme di cure amorevoli. Il principio fondamentale su cui si basa l’assistenza morale, è “l’amore” che i genitori devono esercitare nei confronti dei figli, fornendo le cure necessarie con il fine di assicurare alla prole una crescita adeguata. Oltre all’art. 315 bis c.c., è necessario prendere in considerazione l’art. 337 ter c.c e l’art. 147 c.c.. Nel primo viene specificato il dovere di entrambi i genitori nel sostenere moralmente il figlio minorenne (“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”); il secondo specifica il dovere dei coniugi verso i figli (“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis”). Il diritto del minore nel ricevere l’amore da parte dei genitori, non deve essere percepito come un obbligo ma come una libera scelta, per garantire l’interesse essenziale della prole nell’accogliere l’affetto necessario per una crescita sana e armoniosa. Questo importante principio trova fondamento anche all’interno “del diritto di crescere in famiglia”, grazie al quale il minore riceve quell’insieme di prestazioni materiali e immateriali che gli permettono di sviluppare la propria personalità. Per garantire una crescita armoniosa al minore, è indispensabile la presenza affettiva da parte dei parenti e ciò viene sancito all’interno del diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 337 ter c.c.). Con la Riforma della filiazione è stato, introdotto il “diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti (art. 317 bis c.c.). Questo principio permette di tutelare il rapporto e l’amore dei nonni nei confronti dei nipoti; legame fondamentale per la crescita armoniosa del minore e per il completamento del progetto educativo. Nell’art. 317 bis c.c., viene indicato il concetto “rapporti significativi” e con esso il legislatore ha voluto sottolineare l’importanza affettiva del legame con gli ascendenti che permette di tutelare il superiore interesse del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.
Il diritto agli ascendenti è un diritto soggettivo ed è tutelato dalla giurisprudenza qualora rappresenti un costituente importante per la crescita del minore. L’ordinamento, infatti, prevede che la violazione di tale diritto da parte dei genitori, possa anche essere fonte di risarcimento danni. Gli ascendenti hanno il diritto e il dovere di intraprendere una relazione affettiva con i nipoti minorenni e qualora ciò viene ostacolato, è possibile chiedere l’intervento da parte del giudice che cercherà di «ripristinare detto diritto, tenendo presente l’esclusivo interesse del minore».
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