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La sottrazione internazionale dei minori

Parlare di sottrazione internazionale di minori, oggi, non significa solamente scontrarsi con genitori di diversa nazionalità, ma dimostra piuttosto come i minori siano contesi tra due mondi culturali spesso assolutamente contrapposti, per sviluppo socio-economico, usi, costumi, ed elemento importante nella nostra analisi, ordinamento giuridico.
La libertà di circolazione e la commistione tra cittadini appartenenti a culture, religioni e tradizioni diverse ha contribuito in maniera determinante ai matrimoni ed alle unioni bi-nazionali, ma irrimediabilmente anche alle separazioni e ai divorzi delle coppie comunemente definite “miste”.
E’ proprio con la rottura del vincolo di coniugio che iniziano le problematiche relative all’affidamento dei figli e alla gestione della relazione con il genitore non affidatario e con la quale cresce in maniera proporzionale anche l’eventuale scelta di uno dei genitori di sottrarre illecitamente il minore.
La sottrazione internazionale del minore quindi risulta essere l’estrema estrinsecazione di un conflitto presente tra i coniugi, uno dei quali individua come unica soluzione quella del rapimento del figlio e la sua conduzione, nella maggioranza dei casi, nel Paese di origine del genitore ad opera del quale avviene la sottrazione. Cosa vi è però alla base di una decisione di questo genere? Vi è un’incapacità da parte della coppia di distinguere il livello della coniugalità, che termina con la dissoluzione del legame tra i partner, dal livello di genitorialità, che invece deve proseguire proprio per garantire così uno sviluppo adeguato dei figli minori. Tutto questo avviene in una condizione di totale inconsapevolezza da parte dei due genitori, i quali non comprendono che la distanza geografica che con questa azione si crea tra il minore e il genitore a cui è stato sottratto, porta consequenzialmente ad una situazione di grave pregiudizio per il minore che, non solo viene privato del diritto inalienabile di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambe le figure genitoriali, ma interrompe, compromettendolo profondamente, il legame con il proprio ambiente famigliare e sociale. Infatti più il bambino è piccolo più l’attaccamento alle proprie figure di riferimento è connesso alla propria casa che simboleggia la cura e la protezione di cui ha bisogno e pertanto più traumatica sarà anche l’esperienza del suo trasferimento in un altro Paese, lontano dall’altro genitore, dai luoghi e dagli affetti del contesto sociale in cui ha sempre vissuto.
Cosa si può fare per affrontare la sottrazione? L’unico modo per combattere, ma allo stesso tempo prevenire, la sottrazione internazionale di minori sembra quindi essere la cooperazione internazionale ed è infatti a questo proposito che nel maggio e nell’ottobre del 1980 sono state emanate due Convenzioni fondamentali nella trattazione di questo argomento: La Convenzione de l’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori e La Convenzione Europea di Lussemburgo sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento. Ambedue le Convenzioni vengono utilizzate nel soli casi di sottrazione di minori in ambito internazionale, ed entrambe mirano a salvaguardare il ripristino della situazione precedente alla sottrazione perché l’acquisizione di una situazione di fatto illecita non può considerarsi una forma di tutela dei diritti del minore. L’ultimo intervento normativo europeo è il Regolamento Ce n.2201/2003 sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Tale regolamento fornisce in maniera chiara la nozione di trasferimento illecito e di affidamento condiviso: per il primo infatti si intende “il trasferimento o il mancato rientro di un minore in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro” invece per quanto riguarda l’affidamento lo “ si considera esercitato congiuntamente quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale”. L’ Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), che dipende dal Dipartimento Giustizia minorile del Ministero della Giustizia, si occupa di trattare i casi di child abduction e ha come primaria responsabilità la tutela della salute psico-fisica del minore nella sua globalità e la sua protezione giuridica in ogni stato e grado del procedimento. In riferimento all’argomento principale dell’elaborato è stato possibile rilevare attraverso numerose ricerche empiriche e documentali come nella sottrazione internazionale dei minori il ruolo dell’Assistente Sociale sia stato, nella maggior parte dei casi, determinante ad evitare un eccessivo trauma psicologico del minore in relazione ad un eccessivo conflitto presente tra i coniugi.
Nello specifico da queste ricerche è emerso come il ruolo dell’Assistente sociale in tale materia si concentri nello svolgimento di un’ indagine sociale ampia sulla situazione famigliare in cui il minore era inserito sia prima che dopo la sottrazione ad opera di uno dei genitori/parenti, nell’ascolto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni per il futuro e delle sue opinioni personali che devono essere ascoltate e valutate in base alla capacità di discernimento del minore.
Dalle relazioni delle Assistenti Sociali esaminate in questa ricerca risulta come dato comune la diversità culturale quale ragione primaria della sottrazione, ma vi sono tra le motivazioni residue anche la violenza subita dal partner, i sospetti abusi sessuali dell’altro genitore contro il figlio sottratto, la paura di non poter avere contatti con il bambino dopo che venga stabilito l’affidamento a favore dell’altro partner.
Altrettanto importante è il dato sull’età del bambino sottratto che è più spesso in età prescolare, in quanto la sua minore capacità di discernimento e capacità di reazione permette al genitore che compie la sottrazione di non dover fornire lui numerose spiegazioni che sicuramente richiederebbe invece un bambino preadolescente o adolescente. Inoltre solitamente il genitore sottraente è prevalentemente il padre meno la madre e solo in misura ridotta i nonni materni/paterni.
Quando durante un procedimento di “child abduction”, il minore viene spostato dal suo luogo di origine e successivamente disposto il suo rientro in patria, l’Assistente Sociale deve accompagnare, il minore nella lenta accettazione di un ulteriore cambiamento che lo aveva visto più volte trasportato da un luogo all’altro senza una reale spiegazione in merito. Attraverso i colloqui, quindi, è possibile preparare il minore ad un eventuale rientro in patria utilizzando anche lo strumento degli incontri protetti quando il minore deve riprendere i rapporti con un genitore che non vede da tanto tempo o con il quale non ha più contatti telefonici significativi. Proprio per queste motivazioni è necessario ristabilire gradatamente il contatto con il genitore anche solo attraverso iniziali contatti telefonici che poi si evolvano progressivamente in incontri protetti che aiutino il minore e il genitore “vittima” a conoscersi di nuovo con l’aiuto delle figure professionali dell’Assistente Sociale e di una Psicologa. Questo importante tipo di intervento non può però essere posto in essere quando il minore si trova in uno Stato straniero, in particolare quando l’USSM viene coinvolto perché il genitore residente nel proprio territorio presenta istanza di rimpatrio o tutela del diritto di visita, l’unico modo per tutelare gli interessi del minore è la cooperazione internazionale, il lavoro di rete. In particolare il lavoro di rete, quale uno dei più importanti metodi d’intervento professionale, consiste nel raccordare le risorse presenti nel territorio con i servizi e le istituzioni competenti nella materia da trattare.
Al fine di contestualizzare maggiormente il discorso però in questo caso si tratta di una rete internazionale che sconfina rispetto alle sole risorse del territorio, ma arriva alla collaborazione con organismi internazionali di protezione dell’interesse del minore fino a giungere alla collaborazione diretta con i Servizi Sociali degli Stati in cui il minore è stato condotto. Solo mettendo insieme, gli elementi raccolti dal Servizio Sociale dello Stato interessato, dall’Autorità centrale dello Stato coinvolto (il DGM per l’Italia), e i colloqui con i genitori presenti nei due territori, è possibile ricostruire la storia della famiglia e avere una valutazione approfondita della situazione. E’ infatti anche grazie alla relazione di indagine socio-famigliare che l’USSM produce, che il Tribunale per i minorenni si pronuncerà a favore o contro il rimpatrio, o a favore o contro la tutela del diritto di visita in base all’esistenza o meno di pericoli in entrambe le direzioni (art.13 lettera B Convenzione de L’Aja 1980). L’articolo citato infatti spiega che il ritorno del minore può essere negato quando si accerti che il minore si oppone allo stesso, e che ha raggiunto un’età e un grado di maturità tali che sia opportuno tenere conto del suo parere.
Il difficile compito degli operatori in questo caso si concretizza nel riuscire a superare il dilemma fra i diritti del minore e quelli dei genitori, spesso in conflitto. L’ordinamento italiano fissa a dodici anni l’età in cui è obbligatoria l’udizione del minore in determinate procedure di particolare rilievo (quale quella di adottabilità), ma si può ritenere che anche prima dei dodici anni il bambino abbia buone capacità di discernimento che però non impongono di adeguare il provvedimento giudiziario al suo parere. Se la legge prescrive questo da un punto di vista giuridico e importante tenere in considerazione anche il punto di vista psicologico in quanto l’ascolto va oltre la ricostruzione dei fatti, raccoglie soprattutto gli aspetti emotivi spesso mascherati attraverso meccanismi di difesa. I meccanismi difensivi si possono allentare attraverso l’attività ludica grazie alla quale emergono più facilmente difficoltà, angosce ed emozioni. Ancora una volta però è l’adulto il partner esperto della relazione e risulta cruciale per favorire le espressioni spontanee l’organizzazione di uno spazio non ansiogeno e poco strutturato che permetta le proiezioni e le elaborazioni personali del bambino.
In conclusione appare utile ricordare un concetto molto bello scritto nel libro “il Piccolo Principe”: la volpe spiega al principe che per creare legami ci vuole tanta pazienza e tanto tempo solo così questi legami permettono la vera comunicazione in quanto “…non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Fonti:
-Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici e sociali sulla relazione tra minori e giustizia. A.2008, n.4 e A.2009, n.2
– La sottrazione internazionale di minori, alcuni aspetti processuali – Laura Severo
– Il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori- risultati di una ricerca- Mimma Tafà
– Ascoltare il minore ovvero entrare in relazione – Roberta Lombardi e Mimma Tafà

 

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1 commento Leave a comment »

  1. Buongiorno
    Vorrei avere qualche informazione in più rispetto a questo argomento, soggetto della mia tesi, se possibile vorrei contattare la sig./dott.ssa Tatiana Avignone.
    Grazie
    MNicole

    Commento by MNicole — 7 Marzo 2016 [Permalink]

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