Richiedenti asilo e commissioni territoriali
La Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiati prevista dalla legge n.39/1990 è stata rivista con la legge n.189/2002, detta Bossi-Fini. Con l’ampliamento della procedura per la richiesta di asilo politico la Commissione diventa Nazionale, assume compiti di formazione e consultazione, e viene affiancata da sette Commissioni Territoriali, che garantiscono ai richiedenti asilo tempi di svolgimento dell’iter burocratico più brevi.
Il d.p.r. 16 settembre 2004, n. 303, all’art. 12 indica le nuove commissioni e il loro territorio di competenza:
– Gorizia (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige)
– Milano (Lombardia, valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)
– Roma (lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)
– Foggia (Puglia)
– Siracusa (province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania)
– Crotone (Calabria, Basilicata)
– Trapani (province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna)
Ogni commissione convoca i richiedenti asilo tramite la questura territorialmente competente, per ascoltare direttamente dalla loro voce la storia personale e verificare se sono profughi secondo la Convenzione di Ginevra. La commissione decide, in ordine alla domanda di asilo, anche in assenza dell’audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile, ma l’audizione puo’ essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi.
Il richiedente asilo può esprimersi nella propria lingua e se necessario la commissione può nominare un interprete. Inoltre il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e se è un minore non accompagnato parteciperà all’audizione anche la persona che esercita la potestà.
Il richiedente asilo può inviare alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Come indicato dal DPR n.303 all’art. 15, la Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data procedimento dell’audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l’Italia e’ firmataria e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
La decisione e’ comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalità di impugnazione nonché sulla possibilità di chiedere il riesame e l’autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.
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