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Note e commenti in tema di cittadinanza e di accesso alla professione di assistente sociale

Il requisito fondamentale per accedere all’esame di Stato di assistente sociale, non sempre scontato, è la cittadinanza. Da tale normativa, tuttavia, sono da fare eccezione i rimpatriati dall’estero che hanno potuto esercitare la professione anche senza aver sostenuto il relativo esame di Stato ma dimostrando di aver esercitato per un certo periodo di tempo [1]. Si ravviserebbe, d’altro canto, un ulteriore danno nei confronti degli stranieri che diversamente dovrebbero sostenere un doppio esame di stato. La stessa Corte Costituzionale, tuttavia, ammise la possibilità di un diverso trattamento tra cittadini e stranieri ma allora come si concilia l’accesso all’esercizio professionale con il principio della libertà professionale [2]? In ambito internazionale, ad es., la direttiva della Corte di Giustizia Europea 22.03.1977 n. 77/249 ha ammesso la possibilità per gli assistenti sociali provenienti da altri paesi di effettuare prestazioni solo di tipo occasionale, «condizionato dal previo riconoscimento dell’equipollenza dei titoli di studio» [3] dei rispettivi paesi.
In altri paesi come in quelli anglosassoni non è obbligatorio sostenere alcun esame di Stato grazie al regime di libera concorrenza che vige in quei territori. Basti ricordare lo “Sherman Act” che risale addirittura al 1890. La tutela del resto è garantita dall’art. 15 “libertà professionale” della Carta diritti fondamentali UE che recita: «ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata». In Italia, invece, il principio vigente riguardo la capacità giuridica degli stranieri è sancito dall’art. 16 delle disposizioni di legge al codice civile che subordina il godimento dei diritti civili alla sussistenza di un trattato di reciprocità da parte dello Stato a cui appartiene [4]. In altre parole lo straniero gode degli stessi diritti degli autoctoni in base a trattati di reciprocità col paese di provenienza, analogamente ciò vale anche per l’iscrizione all’Albo [5].
L’esame di Stato – inaccessibile agli extracomunitari – quindi non è da confondere con l“abilitazione di Stato” – aperto a tutti – con il quale «si vuole indicare l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo» [6]. L’abilitazione, tuttavia, ha un’accezione limitata in quanto disciplinata in regime di monopolio. Circa l’opportunità di preservare le funzioni dell’Ordine in tale regime, occorre ammettere che mentre l’art. 3 della Costituzione tutela l’uguaglianza dei cittadini nell’esercizio delle proprie facoltà, d’altro canto il regime di monopolio di fatto limita tale diritto. Il legislatore ha, infatti, previsto che il diritto di svolgere una data professione spetti solo ad alcuni, mentre il diritto al lavoro è esteso a tutti. Tale norma, però, riguarda più le ipotesi di abuso del diritto anziché quelle di adempimento. Ci si riferisce, in particolare, al segreto professionale (art. 622 c.p.), la fedeltà di patrocinio (art. 380 c.p.), la falsità di perizia (art. 373 c.p.), il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), l’omissione di referto (art. 365 c.p.), etc. È chiaro che anche il dirigente, l’imprenditore, il funzionario, l’impiegato esercitano un’attività intellettuale, senza per questo esercitare una professione [7] e che non potrebbe essere imposta come un esame di tipo corporativo, ad es. da parte dell’Ordine [8].

NOTE
[1] Cfr. L. 04.03.1952 n. 137 art. 28; L. 25.07.1971 n. 568 art. 2
[2] Cfr. sentenze Corte Costituzionale 1970 n. 174; 1974 n. 244; 1979 n. 54.
[3] CHIALÀ C., (1980) Equipollenti nazionali ed esteri all’esame di stato per le professioni di avvocato e procuratore, “Giurisprudenza costituzionale”, pp. 1514-1523, p. 1522.
[4] ZANOBINI G. (1954), Corso di diritto amministrativo, vol. V, Milano, Giuffrè, p. 121.
[5] Cfr. Dlgs 13 settembre 1946 art. 8.
[6] MINNELLA M., (1989) s.v. Professioni, arti e mestieri (esercizio abusivo di), in Enciclopedia giuridica, Roma, Treccani, p. 1.
[7] PREDIERI A., (1963) Annotazioni sull’esame di stato e l’esercizio professionale, in “Giurisprudenza costituzionale”, pp. 507-519, p. 508.
[8] PREDIERI A., op. cit., p. 510.

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